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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 28 ottobre 1987, n. 30

DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI IMPIEGO REGIONALE IN APPLICAZIONE DELL'ACCORDO SINDACALE DI COMPARTO 1985/ 1987, RIGUARDANTE IL PERSONALE DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO E DEGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI DA ESSE DIPENDENTI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 124 del 31 ottobre 1987

Art. 22
Procedure di raffreddamento dei conflitti
1. Nel caso di conflitti in sede locale derivanti da diverse interpretazioni dell'accordo sindacale nazionale di comparto di cui all'art. 1 della presente legge, dovrà essere formulata, con lettera rr, richiesta di confronto al Presidente della Giunta regionale da parte di una delle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel settore interessato che abbiano adottato in sede nazionale un codice di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero. Detta richiesta comporterà l'obbligo di convocazione, ad iniziativa del Presidente della Giunta regionale, della parte richiedente, per un confronto nei tre giorni successivi. 2. la richiesta deve contenere una breve descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa e deve essere indirizzata per conoscenza alla delegazione di cui al successivo comma presso il Dipartimento della Funzione pubblica.
3. Trascorsi 15 giorni dall'insorgenza del conflitto, si potrà fare ricorso alla delegazione trattante l'accordo di comparto che, al fine di assicurare la corretta interpretazione della disciplina contrattuale, esprime tempestivamente il proprio parere.
4. La delegazione di cui al comma precedente dovrà riunirsi altresì su formale richiesta di una delle parti che la compongono.
5. L'apertura del conflitto non determina l'interruzione del procedimento amministrativo.

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