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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 28 ottobre 1987, n. 30

DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI IMPIEGO REGIONALE IN APPLICAZIONE DELL'ACCORDO SINDACALE DI COMPARTO 1985/ 1987, RIGUARDANTE IL PERSONALE DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO E DEGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI DA ESSE DIPENDENTI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 124 del 31 ottobre 1987

Art. 23
Informazione
1. La Regione promuove i modi e le forme più opportune affinchè l'informazione alle Organizzazioni sindacali a livello confederale e di categoria, riguardante le proposte relative agli obiettivi ed ai programmi di sviluppo, ai piani di intervento e di investimento, ai bilanci annuali o pluriennali, si attui in modo costante e tempestivo.
2. Ai sensi dell'art. 18 del DPR 1 febbraio 1986, n. 13 Sito esterno, nel rispetto delle competenze proprie degli organi istituzionali, salva la continuità dell'azione amministrativa, al fine di ricercare ogni contributo di partecipazione al miglioramento ed alla efficienza dei servizi, la Regione garantisce una costante e preventiva informazione alle Organizzazioni sindacali sugli atti e sui provvedimenti che riguardano il personale, l'organizzazione del lavoro, le innovazioni tecnologiche, la valutazione degli organici in relazione al funzionamento dei servizi. L'informazione concerne anche atti o provvedimenti relativi a materie non soggette a contrattazione dalle quali comunque derivino conseguenze riguardanti il personale e l'organizzazione del lavoro.
3. L'informazione, a seconda dei diversi suoi oggetti, è rivolta alle Organizzazioni sindacali territoriali - con particolare riferimento all'organizzazione dei servizi - e a quelle di categoria stipulanti gli accordi collettivi di cui alla Legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93.
4. Le Organizzazioni sindacali di cui all'art. 14 della Legge 29 marzo 1983, n. 93 Sito esterno possono richiedere i dati riguardanti la situazione del personale occupato e di quello occorrente in relazione ai programmi di efficienza/ efficacia e a fenomeni fisiologici di turn over conseguente alla rilevazione dei carichi di lavoro.
5. Ai sensi dell'art. 20 del DPR 1 febbraio 1986, n. 13 Sito esterno, in occasione di interventi di progettazione di nuovi sistemi informativi a base informatica, o di modifica di sistemi preesistenti, le Organizzazioni sindacali saranno informate sulle caratteristiche generali dei sistemi stessi, sì da essere poste in condizione di valutare con congruo anticipo quegli aspetti che possono determinare vincoli all'occupazione, alle funzioni ed ai ruoli dell'Amministrazione, all'ambiente ed alla qualità del lavoro, e di formulare osservazioni e proposte.
6. In armonia con quanto disposto dai commi 1 e 2 dell' art. 24 della legge 29 marzo 1983, n. 93 Sito esterno, nei casi in cui il sistema installato consenta la possibile raccolta e l'utilizzo dei dati sulla quantità e qualità delle prestazioni lavorative dei singoli operatori, la Regione garantirà, sentite le Organizzazioni sindacali, un adeguato sistema di tutela e di garanzia della riservatezza della sfera personale del lavoratore.
7. Al lavoratore viene comunque garantito il diritto di conoscere la qualità e l'uso dei propri dati personali raccolti e, con l'assistenza delle Organizzazioni sindacali, il diritto di integrazione e rettifica. 8, Attraverso gli accordi decentrati previsti dal precedente art. 19 saranno definite le modalità ed i tempi dell' informazione.

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