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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 28 ottobre 1987, n. 30

DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI IMPIEGO REGIONALE IN APPLICAZIONE DELL'ACCORDO SINDACALE DI COMPARTO 1985/ 1987, RIGUARDANTE IL PERSONALE DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO E DEGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI DA ESSE DIPENDENTI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 124 del 31 ottobre 1987

Art. 24
Attività sociali, culturali, ricreative
1. Le attività culturali, ricreative ed assistenziali, promosse dall'Ente Regione, devono essere gestite da organismi formati da rappresentanti dei dipendenti in conformità a quanto previsto dall'art. 11 dello Statuto dei lavoratori.
2. Per l'attuazione delle suddette attività la Regione può iscrivere in bilancio apposito stanziamento.

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