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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 28 ottobre 1987, n. 30

DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI IMPIEGO REGIONALE IN APPLICAZIONE DELL'ACCORDO SINDACALE DI COMPARTO 1985/ 1987, RIGUARDANTE IL PERSONALE DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO E DEGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI DA ESSE DIPENDENTI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 124 del 31 ottobre 1987

Art. 27
Accertamenti in materia di sicurezza, igiene e salubrità del lavoro
1. La Giunta regionale provvede, tramite le Unità sanitarie locali, alle visite preventive ed ai controlli periodici connessi con attività esposte a rischio ed in particolare in presenza di rischi derivanti dall'uso continuato di videoterminali, come dispone la vigente normativa CEE.
2. La Giunta regionale provvede inoltre, tramite le Unità sanitarie locali e gli altri organismi pubblici a ciò preposti dalle vigenti disposizioni, ad effettuare i collaudi e le verifiche periodiche di macchinari, impianti e strutture in dotazione presso le strutture organizzative regionali.
3. La Giunta regionale, sulla base delle indicazioni fornite dalle Unità sanitarie locali, attua le misure idonee a tutelare la salute delle donne dipendenti, in relazione alle peculiarità psicofisiche ed alla prevedibilità di rischi specifici con particolare attenzione alle situazioni di lavoro che possono rappresentare rischi per la salute riproduttiva.
4. Con atto della Giunta regionale, previa contrattazione decentrata, è istituito il libretto personale sanitario per garantire ai lavoratori che operano in ambienti insalubri, visite mediche periodiche a scopo preventivo, secondo le modalità previste in materia per il personale dei VVFF, dagli allegati al DPR 10 aprile 1984, n. 210 Sito esterno.

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