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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 28 ottobre 1987, n. 30

DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI IMPIEGO REGIONALE IN APPLICAZIONE DELL'ACCORDO SINDACALE DI COMPARTO 1985/ 1987, RIGUARDANTE IL PERSONALE DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO E DEGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI DA ESSE DIPENDENTI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 124 del 31 ottobre 1987

Art. 28
Trattamento economico
1. A decorrere dall'1 gennaio 1988 lo stipendio iniziale per ciascuna qualifica è stabilito nell'importo annuo lordo indicato nella tabella " A".
2. Per il periodo dall'1 gennaio 1986 all'1 gennaio 1988 sono corrisposti ai dipendenti regionali quale aumento annuo lordo dello stipendio tabellare gli importi annui lordi indicati nella tabella " B".
3. Le indennità di cui all'art. 11, lettere h), g), e), d), della LR 8 marzo 1984, n. 11, nelle misure di seguito indicate:
2a qualifica L.60.000
3a qualifica L.120.000
4a qualifica L.120.000
5a qualifica L.120.000
6a qualifica L.360.000
7a qualifica L.360.000
8a qualifica L.500.000
vengono soppresse, concorrendo dall'1 gennaio 1988 alla formazione dei nuovi trattamenti tabellari.
4. In caso di nascita di figli è concessa una maggiorazione pari al 2,5% dello stipendio iniziale della qualifica funzionale posseduta, alle condizioni e con le modalità previste per l'attribuzione degli aumenti biennali anticipati di stipendio al personale civile dello Stato.
5. I benefici da concedere ai sensi dell'art. 1 della Legge 24 maggio 1970, n. 336 Sito esterno e successive modificazioni ed integrazioni, per ciascun aumento periodico spettante, sono calcolati nella misura del 2,50% dello stipendio iniziale della qualifica funzionale posseduta.
6. Le maggiorazioni spettanti in base al quarto comma che precede sono riassorbite in occasione dell'attribuzione del beneficio di cui all'art. 32 della presente legge (Clausola di garanzia).

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