Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 28 ottobre 1987, n. 30

DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI IMPIEGO REGIONALE IN APPLICAZIONE DELL'ACCORDO SINDACALE DI COMPARTO 1985/ 1987, RIGUARDANTE IL PERSONALE DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO E DEGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI DA ESSE DIPENDENTI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 124 del 31 ottobre 1987

Art. 29
Indennità
1. A decorrere dall'1 gennaio 1988 competono le seguenti indennità:
a) al personale di vigilanza ittica, venatoria, silvo - pastorale inquadrato nella 5a qualifica funzionale l'indennità annua lorda di Lire 480.000 per 12 mesi;
b) al personale inquadrato nella 8a qualifica funzionale con direzione di unità operativa di cui alla LR 18 agosto 1984, n. 44, nonchè al personale laureato munito della prescritta abilitazione per l'esercizio della professione e iscrizione all'albo che operi in posizione di staff compete un' indennità annua fissa di Lire 1.000.000 per 12 mesi;
c) al personale inquadrato nella I qualifica dirigenziale è attribuita una indennità per direzione di struttura di Lire 3.000.000 per 12 mesi; al personale inquadrato nella II qualifica dirigenziale è attribuita una indennità di Lire 4.600.000 per 12 mesi per l'affidamento della responsabilità di strutture organizzative, ai sensi della LR 18 agosto 1984, n. 44 e/ o per l'espletamento delle funzioni di esperto (studio, ricerca, formulazione e realizzazione di piani, programmi e progetti) di cui all'art. 26, terzo comma, ultimo alinea, LR 18 agosto 1984, n. 44;
d) per il personale della prima e seconda qualifica dirigenziale è istituita, altresì, una indennità annua lorda non pensionabile di Lire 2.000.000 vincolata alla presenza in servizio. Il corrispondente importo mensile è ridotto di 1/ 26 per ogni giornata di assenza dal servizio. La predetta indennità è fissata in Lire 1.000.000 dall'1 luglio 1987 e in Lire 2.000.000 al 31 dicembre 1987;
e) l'indennità di coordinamento rimane fissata negli importi e nelle forme di attribuzione previsti dall'art. 11, lettera a) della LR 8 marzo 1984, n. 11 e dall'art. 16 della LR 18 agosto 1984, n. 44;
f) l'indennità di rischio di cui all'art. 11, lettera i) della LR 8 marzo 1984, n. 11 è di Lire 240.000 annue per 12 mensilità;
g) l'indennità di reperibilità di cui all'art. 14, secondo comma della LR 8 marzo 1984, n. 11 è elevata da Lire 15.000 a Lire 18.000 per 24 ore giornaliere;
h) l'indennità di maneggio valori è riconosciuta nella misura fissata dal comma 7 dell'art. 28 del DPR 25 giugno 1983, n. 347 Sito esterno;
i) le indennità di cui all'art. 11, lettere a), b), c), d), e), f), e g) della LR 8 marzo 1984, n. 11 continuano ad essere corrisposte sino al 31 dicembre 1987.

Espandi Indice