Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 28 ottobre 1987, n. 30

DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI IMPIEGO REGIONALE IN APPLICAZIONE DELL'ACCORDO SINDACALE DI COMPARTO 1985/ 1987, RIGUARDANTE IL PERSONALE DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO E DEGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI DA ESSE DIPENDENTI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 124 del 31 ottobre 1987

Art. 3
Progetti finalizzati
1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 3 del DPR 1 febbraio 1986, n. 13 Sito esterno, la Giunta regionale, per esigenze di carattere specifico finalizzate alla realizzazione di nuovi servizi od al miglioramento di quelli esistenti non fronteggiabili con solo personale di ruolo, può predisporre, sentite le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, appositi progetti finalizzati di durata non superiore ad un anno, che conterranno la precisa indicazione del personale occorrente distinto per qualifica funzionale e profilo professionale e degli obiettivi da perseguire.
2. I progetti di cui al primo comma avranno in linea di massima riferimento alle seguenti attività: contratti di formazione -lavoro, assistenza agli anziani e handicappati, difesa del litorale e sua utilizzazione sociale, tutela dell'ambiente, ecologia, difesa del suolo, del patrimonio boschivo e floro - faunistico, conservazione e realizzazione dei beni culturali e turistici, sistemi integrati di educazione nonchè ogni iniziativa di sostegno, promozione e sviluppo delle attività produttive e terziarie e programmi volti alla riorganizzazione di servizi pubblici e all'incremento della funzionalità della pubblica Amministrazione regionale.
3. I progetti saranno finanziati con le risorse a tal fine assegnate dal bilancio dello Stato e con quelle integrative che saranno stabilite con legge di bilancio.
4. I progetti finalizzati saranno attuati utilizzando in parte personale già in servizio, ed in parte personale reclutato con rapporto a tempo determinato, nei limiti di durata e con le modalità ed alle condizioni stabilite in attuazione a quanto previsto dall'art. 3, terzo comma, del DPR 1 febbraio 1986, n. 13 Sito esterno.

Espandi Indice