Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 28 ottobre 1987, n. 30

DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI IMPIEGO REGIONALE IN APPLICAZIONE DELL'ACCORDO SINDACALE DI COMPARTO 1985/ 1987, RIGUARDANTE IL PERSONALE DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO E DEGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI DA ESSE DIPENDENTI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 124 del 31 ottobre 1987

Art. 35
Responsabilità dei dirigenti
-
al comma secondo, sono soppresse le parole
", dal conseguimento dei risultati dell'attività degli uffici o dei servizi cui sono preposti ";
-
dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti cinque commi:
'' I dirigenti, sulla base delle declaratorie richiamate nei precedenti articoli 21 e 22 sono responsabili del perseguimento e del raggiungimento degli obiettivi, in termini di qualita', quantita' e tempestivita'.
L' attivita' dei dirigenti e' soggetta a valutazione annuale da parte del dirigente di qualifica piu' elevata in conformita' a criteri oggettivamente predeterminati.
La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio nell'ambito delle rispettive competenze provvederanno ad analoga valutazione dei dirigenti di massimo livello.
Sulla valutazione espressa e' assicurato, in ogni caso, il diritto di controdeduzione documentale e/o orale del dirigente a giustificazione del risultato della sua attivita'.
In presenza di valutazione negativa, risultante da atto formale, il dirigente puo' essere rimosso dalla responsabilita' di struttura, sollevato da incarichi di rappresentanza dell' Amministrazione in commissioni e collegi connessi alla sua qualifica, escluso dalla corresponsione del premio incentivante la produttivita'. ''.

Espandi Indice