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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 28 ottobre 1987, n. 30

DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI IMPIEGO REGIONALE IN APPLICAZIONE DELL'ACCORDO SINDACALE DI COMPARTO 1985/ 1987, RIGUARDANTE IL PERSONALE DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO E DEGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI DA ESSE DIPENDENTI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 124 del 31 ottobre 1987

Art. 37
Accesso alle qualifiche dirigenziali
1.
L'art. 25 della L. R. 12 dicembre 1985, n. 27 è così sostituito:
"1. L'accesso alla prima qualifica dirigenziale avviene per concorso pubblico o corso - concorso pubblico aperto ai candidati in possesso del prescritto diploma di laurea ed esperienza di servizio adeguatamente documentata di cinque anni cumulabili nella pubblica Amministrazione, Enti di diritto pubblico, aziende pubbliche e private, in posizioni di lavoro corrispondenti, per contenuto, alle funzioni della qualifica funzionale immediatamente inferiore al posto messo a concorso, ovvero di cinque anni di comprovato esercizio professionale correlato al titolo di studio richiesto con relativa iscrizione nell'albo ove necessaria.
2. Il 25% de posti messi a concorso è riservato ai dipendenti di ruolo dell'Ente in possesso della qualifica immediatamente inferiore nonchè dei medesimi requisiti richiesti per i candidati esterni.
3. Per accedere, per concorso pubblico o corso - concorso pubblico, ai profili professionali della seconda qualifica dirigenziale, occorre il possesso del diploma di laurea richiesto ed un' esperienza di servizio di cinque anni in posizione dirigenziale corrispondente alla prima qualifica dirigenziale in pubbliche Amministrazioni, Enti di diritto pubblico o aziende pubbliche e private.
4. Il 40% dei posti messi a concorso è riservato ai dirigenti di prima qualifica di ruolo dell'Ente in possesso dei medesimi requisiti richiesti ai candidati esterni.
5. L'ammissione al corso - concorso per l'accesso alla prima e alla seconda qualifica dirigenziale avviene nei limiti dei posti da conferire maggiorati di un terzo.
6. Il 20%, arrotondando la frazione all'unità nel caso non risulti almeno un posto, dei posti previsti nelle dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali può essere coperto mediante assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato di durata non superiore a cinque anni, fermo restando il possesso dei requisiti per l'accesso dall'esterno, prescindendo dal requisito dell'età.
7. Il trattamento economico dei dirigenti assunti a norma del comma precedente non può in nessun caso essere inferiore a quello tabellare delle qualifiche in riferimento nè superiore a quello in godimento del personale di ruolo della stessa qualifica. .
8. Ai dirigenti assunti con contratti a termine si applicano le norme che disciplinano l'attività di servizio del personale di ruolo.
9. Le riserve di cui sopra non operano per l'accesso a posti unici di qualifica dirigenziale.
10. Per le assunzioni previste al sesto comma del presente articolo si provvede con atto del Consiglio regionale, su proposta della Giunta, previo accertamento degli specifici requisiti professionali richiesti.
2. La lettera a) del primo comma dell'art. 18 della LR 12 dicembre 1985, n. 27 è soppressa. Alla lettera b) del primo comma dell'art. 18 sono soppresse le parole "b) per la ".

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