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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 28 ottobre 1987, n. 30

DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI IMPIEGO REGIONALE IN APPLICAZIONE DELL'ACCORDO SINDACALE DI COMPARTO 1985/ 1987, RIGUARDANTE IL PERSONALE DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO E DEGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI DA ESSE DIPENDENTI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 124 del 31 ottobre 1987

Art. 39
Personale dei corsi di formazione professionale
1. Il personale docente dei corsi di formazione professionale, dipendente dalla Regione, è inquadrato in specifici profili professionali appartenenti alle seguenti qualifiche funzionali:
a) VI qualifica - docenti in attività della formazione professionale per il cui espletamento è richiesto il possesso del diploma di istruzione secondaria di 2o grado o degli specifici requisiti culturali e professionali previsti dalle leggi regionali;
b) VII qualifica - docenti in attività della formazione professionale per il cui espletamento è richiesto il possesso del diploma di laurea.
2. I titoli di studio, per l'esercizio della funzione docente, devono essere strettamente correlati alle specifiche attività di formazione professionale.
3. Il personale direttivo, di segreteria, esecutivo e di anticamera appartiene a distinti profili professionali del personale amministrativo dell'ente di appartenenza.
4. L'accesso alle qualifiche funzionali di cui alle lettere a) e b) del primo comma, avviene per pubblico concorso, nei limiti dei posti disponibili, mediante prove - scritte e orali - a contenuto teorico e/ o pratico attinenti la relativa professionalità e valutazioni dei titoli culturali e professionali con criteri predeterminati. Il 50% dei posti messi a concorso, relativi alla settima qualifica funzionale, è riservato al personale docente in servizio presso i centri di formazione professionale inquadrato nella sesta qualifica funzionale da almeno tre anni, purchè in possesso dello specifico titolo di studio richiesto per l'insegnamento cui intende accedere.
5. L'orario di lavoro del personale docente dei centri di formazione professionale è fissato in 36 ore settimanali.
Almeno 800 ore del complessivo monte ore annuo debbono essere riservate all'insegnamento; le restanti ore saranno utilizzate in altre attività connesse con la formazione.
L'articolazione sarà oggetto di contrattazione decentrata.
6. Qualora, nell'ambito dello stesso centro di formazione professionale, il docente non potesse assolvere completamente l'impegno orario da riservare alle attività di insegnamento, neppure ricorrendo all'istituto della supplenza, va disposta la sua utilizzazione presso un altro centro di formazione professionale secondo i criteri di cui all'art. 21 della presente legge.
7. La accertata impossibilità, per un periodo determinato, di espletare l'attività didattica corrispondente alla qualifica posseduta può comportare una diversa e temporanea collocazione del personale anche presso strutture regionali diverse dai centri, preferibilmente per l'assolvimento di attività complementari a quelle di docenza, ovvero assimilabili per contenuto professionale.
8. In sede di prima applicazione della presente legge il personale docente che per effetto di meccanismi contrattuali si trovi collocato in qualifiche funzionali superiori alla settima, può essere assegnato anche in soprannumero - riassorbibile - ad altro profilo professionale corrispondente alla qualifica funzionale ed al livello retributivo in godimento.
9. L'Amministrazione, in base alle proprie esigenze organizzative, potrà continuare ad utilizzare temporaneamente e comuque per non oltre un quinquennio il dipendente in incarico di docenza in modo da assicurare, con la necessaria gradualità e senza oneri aggiuntivi, il reclutamento del personale docente. In tal caso si rendono indisponibili altrettanti posti di docenti.
10. Per il personale che opera all'interno degli Istituti di riabilitazione e pena l'orario di cattedra è fissato in 15 ore di docenza settimanale più tre ore di supplenza.

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