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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 28 ottobre 1987, n. 30

DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI IMPIEGO REGIONALE IN APPLICAZIONE DELL'ACCORDO SINDACALE DI COMPARTO 1985/ 1987, RIGUARDANTE IL PERSONALE DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO E DEGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI DA ESSE DIPENDENTI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 124 del 31 ottobre 1987

Art. 4
Rapporto di lavoro a tempo determinato
1.
I commi 5 e 6 dell'art. 17 della L. R. 12 dicembre 1985, n. 27 sono sostituiti dai seguenti commi:
"5. Le assunzioni a tempo determinato sono effettuate, nei limtii e con le modalità previste dalla vigente normativa, secondo graduatorie predisposte sulla base di selezioni per prove e/ o titoli. Per i soli profili professionali compresi fra la prima e la quarta qualifica funzionale, può altresì essere fatto ricorso alle graduatorie degli uffici di collocamento territorialmente competenti in relazione alla sede di lavoro in base alla vigente legislazione sull'avviamento al lavoro.
6. Nei limiti previsti dalla legislazione vigente in materia, i lavoratori stagionali debbono essere reclutati tramite prove selettive attitudinali inerenti al relativo profilo o attraverso le graduatorie del collocamento ordinario. Con provvedimento amministrativo adottato dalla Giunta regionale in conformità a quanto previsto dall'accordo sindacale di comparto di cui all'art. 1 della presente legge, verranno determinate le modalità per l'assegnazione del personale stagionale e regolata la relativa disciplina. ".

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