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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 28 ottobre 1987, n. 30

DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI IMPIEGO REGIONALE IN APPLICAZIONE DELL'ACCORDO SINDACALE DI COMPARTO 1985/ 1987, RIGUARDANTE IL PERSONALE DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO E DEGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI DA ESSE DIPENDENTI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 124 del 31 ottobre 1987

Art. 48
Professionisti legali
1. Fermo restando l'inquadramento nei profili professionali previsti dalla normativa vigente, ai dipendenti regionali che prestano attività professionale legale per la Regione è riconosciuto, al conseguimento della qualifica di avvocato e avvocato cassazionista, un compenso pari all'1% dello stipendio tabellare base indicato nell'art. 28, primo e secondo comma, della presente legge, da aggiungere al salario di anzianità.
2. Al predetto personale spettano altresì i compensi di natura professionale previsti dal RD 27 novembre 1933, n 1578, nella misura liquidata dalla sentenza che accolli le spese a carico della controparte.

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