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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 28 ottobre 1987, n. 30

DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI IMPIEGO REGIONALE IN APPLICAZIONE DELL'ACCORDO SINDACALE DI COMPARTO 1985/ 1987, RIGUARDANTE IL PERSONALE DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO E DEGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI DA ESSE DIPENDENTI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 124 del 31 ottobre 1987

Art. 49
Affidamento di funzioni di qualifica funzionale superiore
1. In caso di vacanze del posto di responsabile di struttura organizzativa di cui agli articoli 17 e 18 della LR 18 agosto 1984, n. 44 o di assenza del relativo titolare, qualora non sia possibile attribuire le funzioni ad altro dipendente di pari qualifica funzionale, le funzioni stesse possono essere transitoriamente assegnate con provvedimento formale a dipendente di qualifica immediatamente inferiore, che deve essere prescelto, di norma, nell'ambito del personale appartenente alla stessa struttura organizzativa.
2. In caso di vacanza del posto, le funzioni possono essere affidate a condizione che siano avviate le procedure per la relativa copertura del posto, e fino all'espletamento delle stesse e comunque per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
3. In caso di assenza del responsabile di una struttura organizzativa, le funzioni superiori possono essere formalmente affidate solo se l'assenza è superiore a tre mesi e se la stessa è dovuta a malattia, aspettativa per servizio militare, aspettativa per assolvere funzioni pubbliche elettive, aspettativa per incarichi sindacali, astensione dal lavoro per la tutela delle lavoratrici madri. Tale incarico cessa col rientro in servizio del dipendente assente avente diritto alla conservazione del posto e comunque non può protrarsi oltre un anno, rinnovabile.
4. L'incarico di assolvere le funzioni di un posto di qualifica superiore non dà diritto al conferimento del posto stesso.
5. Qualora l'incarico, formalmente conferito, abbia durata superiore ai 30 giorni, va attribuito al dipendente incaricato solamente un compenso computato sulla differenza tra i trattamenti economici iniziali delle due qualifiche.
6. I criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi sono definiti nell'intesa raggiunta con le Organizzazioni sindacali aziendali maggiormente rappresentative.

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