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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 28 ottobre 1987, n. 30

DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI IMPIEGO REGIONALE IN APPLICAZIONE DELL'ACCORDO SINDACALE DI COMPARTO 1985/ 1987, RIGUARDANTE IL PERSONALE DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO E DEGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI DA ESSE DIPENDENTI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 124 del 31 ottobre 1987

Art. 5
Norme per l'accesso
1.
Dopo il primo comma dell'art. 4 della L. R. 12 dicembre 1985, n. 27 è aggiunto il seguente comma:
"1 bis. Il concorso pubblico consiste in prove a contenuto teorico e/o pratico attinenti alla professionalità del relativo profilo e nella valutazione dei titoli culturali, professionali e di servizio con criteri predeterminati, ricorrendo, ove possibile, a procedure semplificate e automatizzate anche in attuazione di quanto previsto dall'art. 5 - comma 2 del DPR 1 febbraio 1986, n. 13 Sito esterno. ".
Sito esterno
2.
Dopo il terzo comma dell'art. 16 della L. R. 12 dicembre 1985, n. 27 sono aggiunti i seguenti commi:
"4. Il ricorso alle liste del collocamento ordinario in base alla legislazione vigente sull'avviamento al lavoro e nel rispetto della normativa vigente per quanto attiene ai requisiti di ammissibilità al pubblico impiego, può aver luogo per il reclutamento del personale dalla prima alla quarta qualifica mediante prove selettive (test attitudinale e/ o prova pratica).
5. Alle prove selettive di cui al precedente comma è ammesso il personale interno avente diritto alla riserva per la copertura dei posti in sede di pubblico concorso. ".
3.
L'art. 24 della L. R. 12 dicembre 1985, n. 27 è così sostituito:
" Art. 24
1. In relazione ai programmi annuali di occupazione di cui all'art. 2 della legge di recepimento dell'accordo 1985/ 1987, i bandi di concorso dovranno prevedere una riserva per il personale in servizio di ruolo pari al 35% dei posti disponibili messi a concorso. Tale percentuale potrà giungere fino al 40% recuperando le quote eventualmente non utilizzate per la mobilità di cui all'art. 6 della legge di recepimento dell'accordo 1985/ 1987. Alla riserva dei posti può accedere il personale di ruolo appartenente alla qualifica funzionale immediatamente inferiore al posto messo a concorso in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno al posto anzidetto e con una anzianità di servizio di due anni. Per i posti a concorso fino alla settima qualifica funzionale compresa è ammessa la partecipazione del personale appartenente alla qualifica immediatamente inferiore con una anzianità di almeno tre anni nella stessa area funzionale o di cinque anni in aree funzionali diverse in possesso del titolo di studio immediatamente inferiore a quello richiesto per il posto messo a concorso. Con specifico provvedimento la Giunta regionale determina le aree funzionali.
2. La riserva non opera nel caso di concorso per la copertura di un posto unico di organico di qualifica funzionale apicale. In tutti gli altri casi la riserva opera attraverso compensazioni fra i diversi profili professionali della stessa qualifica funzionale.
3. La graduatoria del concorso è unica. Il personale interno, esauriti i posti riservati, può ricoprire i posti non ricoperti dagli esterni.
4. I posti riservati al personale interno, ove non siano integralmente coperti, vengono coperti dagli esterni.
5. Le graduatorie dei concorsi restano aperte per tre anni e possono essere utilizzate nel rispetto delle percentuali di riserva dei posti previste nella presente legge per gli ulteriori posti di pari qualifica funzionale e profilo professionale che si dovessero rendere vacanti e disponibili successivamente all'indizione del concorso stesso, ad eccezione di quelli istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso stesso.
6. Nel caso di passaggio, anche mediante concorso, tra enti a cui si applica l'accordo nazionale di cui all'art. 1, al dipendente viene riconosciuto il salario individuale di anzianità conseguito nell'Ente di provenienza e viene considerato ai fini dell'attribuzione della successiva quota del salario individuale di anzianità, il rateo in corso di maturazione nell'Ente di provenienza.
7. Fino alla data del 31 dicembre 1987 restano in vigore in materia di accesso alle qualifiche non dirigenziali le disposizioni di cui alle Leggi regionali 8 marzo 1984, n. 11 e 12 dicemrbe 1985, n. 27.
8. I posti disponibili da mettere a concorso devono - di norma - essere coperti entro sei mesi dalla data del relativo bando. ".

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