Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 28 ottobre 1987, n. 30

DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI IMPIEGO REGIONALE IN APPLICAZIONE DELL'ACCORDO SINDACALE DI COMPARTO 1985/ 1987, RIGUARDANTE IL PERSONALE DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO E DEGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI DA ESSE DIPENDENTI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 124 del 31 ottobre 1987

Art. 52
Norma finale
1. Sono abrogati - salvo quanto disposto dai commi seguenti - gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25 della LR 8 marzo 1984, n. 11 per le parti non espressamente richiamate nella presente legge ed ogni altra norma incompatibile con la stessa.
2. Le norme sull'accesso alle qualifiche non dirigenziali di cui alla LR 8 marzo 1984, n. 11 rimangono in vigore fino al 31 dicembre 1987, ai sensi dell'ultimo comma dell' art. 5 della presente legge.
3. L'art. 24 della LR 8 marzo 1984, n. 11 resta in vigore al fine di consentire l'espletamento dei concorsi speciali non ancora indetti ed esauriti alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Restano in vigore le norme delle Leggi regionali 8 marzo 1984, n. 11 e 12 dicembre 1985, n. 27 non abrogate nè modificate dalla presente legge.
5. La materia relativa alla informazione e ai rapporti con gli utenti dei servizi regionali verrà regolamentata con apposita normativa avente per oggetto la disciplina dell'azione amministrativa.
6. L'applicazione della disciplina prevista dall'accordo di comparto di cui all'art. 1 della presente legge nei confronti del personale dipendente degli Istituto autonomi case popolari della regione Emilia - Romagna è disposta con successivo provvedimento di legge regionale.
7. I provvedimenti relativi al personale dipendente dagli Enti di cui all'art. 1, terzo comma, della presente legge e quelli rientranti nell'ambito della autonomia organizzativa loro propria sono adottati dagli organi degli Enti stessi, secondo la specifica competenza statutaria.

Espandi Indice