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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 28 ottobre 1987, n. 30

DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI IMPIEGO REGIONALE IN APPLICAZIONE DELL'ACCORDO SINDACALE DI COMPARTO 1985/ 1987, RIGUARDANTE IL PERSONALE DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO E DEGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI DA ESSE DIPENDENTI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 124 del 31 ottobre 1987

Art. 53
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, per il triennio 1986/1988, l'Amministrazione regionale fa fronte con gli stanziamenti previsti ai Capitoli 00250, 02220, 04080, 04180, 41977 e 75050 del Bilancio pluriennale 1987/1989 che sono stati dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge di Bilancio per l'esercizio 1987 a norma del primo comma dell' art. 11 della LR 6 luglio 1977, n. 31.
2. I fondi che verranno assegnati dallo Stato per il riconoscimento di parte degli oneri derivanti dal rinnovo del contratto di lavoro del personale regionale saranno destinati al finanziamento degli oneri del nuovo contratto.

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