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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 28 ottobre 1987, n. 30

DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI IMPIEGO REGIONALE IN APPLICAZIONE DELL'ACCORDO SINDACALE DI COMPARTO 1985/ 1987, RIGUARDANTE IL PERSONALE DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO E DEGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI DA ESSE DIPENDENTI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 124 del 31 ottobre 1987

Art. 8
Produttività
1. Per il conseguimento degli obiettivi di miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'Amministrazione regionale, è istituito, a partire dal bilancio 1987, un apposito capitolo di spesa intitolato " Fondo di produttività" il cui stanziamento è formato:
- dai fondi straordinari previsti dall'articolo 14 del DPR 1 febbraio 1986, n. 13 Sito esterno (0,80% del monte salari);
- da un importo pari al valore di 18 ore pro capite dello straordinario da dedurre dal tetto di 120 ore previsto dal terzo comma dell'art. 15;
- dal 50% delle economie di gestione individuate con criteri oggettivi, nonchè da quelle previste dal combinato disposto del comma 8 dell'art. 23 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 Sito esterno e dall'art. 8, nono comma della Legge 22 dicembre 1986, n. 910 Sito esterno. Sono escluse dal computo delle economie quelle connesse alle variazioni del numero di dipendenti. Tali variazioni saranno valutate nella redazione del piano annuale d' occupazione.
2. L'utilizzazione del fondo di cui al precedente comma ha come obiettivo primario quello di incentivare la programmazione dell'attività delle singole strutture e di tendere al coinvolgimento dei dipendenti nel processo di riorganizzazione del lavoro intervenendo contestualmente sulle strutture organizzative, sulle procedure, sui vincoli all'azione amministrativa finalizzando quest' ultima anche alla verifica dei risultati ed al controllo di gestione.
3. La Giunta regionale attiverà, attraverso le strutture competenti in organizzazione e metodi, nuclei di valutazione ai sensi dell'art. 12 del DPR 1 febbraio 1986, n. 13 Sito esterno, con la partecipazione delle Organizzazioni sindacali e l'eventuale apporto di centri specializzati anche esterni, per definire l'impostazione complessiva di progetti di produttività e la verifica periodica dell'attuazione e dei risultati conseguiti; con le stesse modalità si provvederà anche allo studio di particolari sperimentazioni, con particolare riferimento:
- all'individuazione di indicatori di produttività, anche differenziati, in relazione alle tipologie di attività realizzate;
- all'individuazione di aree particolarmente significative come microrealizzazione di processi di riorganizzazione;
- alla progettazione per obiettivi selezionati in relazione a priorità individuate dagli organi delle Regioni.
4. In mancanza dell'individuazione degli standards di produttività previsti dalla LR 8 marzo 1984, n. 11, di approvazione dell'accordo 1983- 85 per il personale delle Regioni, ed in attesa dell'attuazione dei processi di riorganizzazione del lavoro, gli incentivi alla produttività saranno corrisposti - previo accordo decentrato - a partire dall'esercizio finanziario 1987 (fatte salve le procedure e gli accordi già realizzati che non contrastino con le presenti indicazioni) sulla base di programmi e progetti - obiettivo predisposti dalle strutture interne da approvarsi dai competenti organi regionali. In sede di prima applicazione i progetti ed i programmi devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Ferma restando l'approvazione secondo la procedura indicata al precedente comma dei programmi e dei progetti di produttività predisposti dai Servizi e dalle altre strutture interne, la verifica a regime della produttività viene effettuata con le procedure di cui ai commi precedenti sulle stesse singole unità organizzative ed i relativi compensi incentivanti sono corrisposti ad obiettivo programmato raggiunto, tenendo conto della capacità programmatica progettuale degli uffici e di parametri oggettivi quali il tempo ed il livello di professionalità, ma anche delle capacità di iniziativa e dell'impegno partecipativo alla realizzazione dei progetti o attività; la valutazione di questi ultimi elementi compete al dirigente o ai dirigenti responsabili del progetto e/ o della unità organizzativa interessata, sulla base di criteri precedentemente individuati.
6. Tutta la materia della produttività afferente a piani, progetti - obiettivo, attività, la loro verifica attuativa, i criteri, le forme e i modi per l'erogazione delle risorse ai dipendenti, è oggetto di contrattazione decentrata ed è disciplinata con provvedimento della Giunta regionale.
7. Trascorsi tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge e, in seguito periodicamente, la Giunta regionale effettuerà con le Organizzazioni sindacali di comparto e con le Confederazioni sindacali maggiormente rappresentative, e con i rappresentanti delle associazioni degli utenti, un riscontro dell'attività di programmazione svolta, dei risultati ottenuti, degli eventuali ostacoli incontrati, allo scopo di rimuoverli e di dare piena attuazione alle intese intercompartimentali e di comparto tendenti ad accrescere la produttività, l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.

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