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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 28 ottobre 1987, n. 30

DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI IMPIEGO REGIONALE IN APPLICAZIONE DELL'ACCORDO SINDACALE DI COMPARTO 1985/ 1987, RIGUARDANTE IL PERSONALE DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO E DEGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI DA ESSE DIPENDENTI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 124 del 31 ottobre 1987

Art. 30
Scaglionamento degli aumenti e delle indennità
1. L'aumento della indennità di reperibilità di cui alla lettera g) del precedente art. 29 è corrisposto in ragione del 65% a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge; il restante 35% dall'1 gennaio 1988.

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