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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 6 novembre 1987, n. 33

PARTECIPAZIONE AZIONARIA ALLA SIVALCO - SPA E PROVVEDIMENTI DI RISANAMENTO E DI SVILUPPO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 130 del 10 novembre 1987

Art. 3
Finanziamenti in conto capitale per la realizzazione di progetti di valorizzazione e sviluppo
1. Per l'esercizio di interventi di valorizzazione e sviluppo del complesso vallivo di Comacchio ammessi a contributo statale e/ o comunitario, la Regione Emilia - Romagna concede alla SIVALCO SpA, sulla base di progetti esecutivi approvati dalla Giunta regionale, previa istruttoria tecnico - economica, un contributo sulla differenza fra il costo dell'intervento e il contributo statale e/o comunitario, nella misura massima del 90% di tale differenza, con riferimento alla propria quota di partecipazione azionaria.
2. La erogazione dei finanziamenti avverrà come segue:
a) un primo acconto, nella misura del 20% all'inizio dei lavori, da recuperare in percentuale su ogni singolo stato di avanzamento;
b) le erogazioni successive, sulla base di stati di avanzamento dei lavori di entità non inferiore al 25% dell'importo complessivo dei lavori previsti;
c) il saldo o il conguaglio, ad omologazione degli atti di collaudo.

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