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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 6 novembre 1987, n. 33

PARTECIPAZIONE AZIONARIA ALLA SIVALCO - SPA E PROVVEDIMENTI DI RISANAMENTO E DI SVILUPPO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 130 del 10 novembre 1987

INDICE

Art. 1 - Ricostituzione del capitale sociale
Art. 2 - Contributi in conto interessi per il risanamento
Art. 3 - Finanziamenti in conto capitale per la realizzazione di progetti di valorizzazione e sviluppo
Art. 4 - Contributi per interventi di salvaguardia ambientale e naturalistica
Art. 5 - Garanzia fidejussoria su prestiti o mutui
Art. 6 - Copertura finanziaria
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Ricostituzione del capitale sociale
1. La Regione Emilia - Romagna è autorizzata a stanziare per l'esercizio finanziario 1987 la somma di Lire 1.440.000.000, allo scopo di ricostituire il capitale sociale della SIVALCO SpA, in relazione alla quota azionaria detenuta a norma del primo comma dell'art. 32 della LR 2 maggio 1985, n. 17.
Art. 2
Contributi in conto interessi per il risanamento
1. Per il consolidamento delle passività onerose è concesso a favore della SIVALCO SpA un contributo costante annuo fino ad un importo massimo di Lire 700.000.000, a decorrere dall'esercizio 1987 e fino all'esercizio 2006, per il finanziamento del mutuo a tale scopo contratto.
2. La concessione del contributo di cui al primo comma è subordinata all'approvazione da parte dellla Giunta regionale, sentito il parere della competente Commissione consiliare, di un piano pluriennale di risanamento presentato dalla SIVALCO SpA dal quale risulti che, attuando il piano medesimo, la Società è in grado di raggiungere l'equilibrio economico nell'arco del triennio 1987/'89.
Art. 3
Finanziamenti in conto capitale per la realizzazione di progetti di valorizzazione e sviluppo
1. Per l'esercizio di interventi di valorizzazione e sviluppo del complesso vallivo di Comacchio ammessi a contributo statale e/ o comunitario, la Regione Emilia - Romagna concede alla SIVALCO SpA, sulla base di progetti esecutivi approvati dalla Giunta regionale, previa istruttoria tecnico - economica, un contributo sulla differenza fra il costo dell'intervento e il contributo statale e/o comunitario, nella misura massima del 90% di tale differenza, con riferimento alla propria quota di partecipazione azionaria.
2. La erogazione dei finanziamenti avverrà come segue:
a) un primo acconto, nella misura del 20% all'inizio dei lavori, da recuperare in percentuale su ogni singolo stato di avanzamento;
b) le erogazioni successive, sulla base di stati di avanzamento dei lavori di entità non inferiore al 25% dell'importo complessivo dei lavori previsti;
c) il saldo o il conguaglio, ad omologazione degli atti di collaudo.
Art. 4
Contributi per interventi di salvaguardia ambientale e naturalistica
1. Per interventi di salvaguardia ambientale e naturalistica nel complesso vallivo di Comacchio la Regione è autorizzata a concedere alla SIVALCO SpA contributi finalizzati alla manutenzione delle arginature, delle difese di sponda e alla vigilanza generale per l'equilibrio idrobiologico e ambientale delle valli e per il mantenimento delle specie di avifauna protetta.
2. Per le finalità di cui al comma precedente è autorizzata:
- la concessione di un contributo annuo di Lire 800.000.000 finalizzato al servizio di vigilanza del complesso vallivo di Comacchio;
- la concessione di un contributo di Lire 2.000.000.000 per l'esercizio 1987, per l'attuazione degli interventi di manutenzione delle arginature, delle difese di sponda e per il mantenimento delle specie di vaifauna protetta.
3. I contributi di cui al comma precedente sono concessi sulla base di perizie predisposte dalla SIVALCO SpA ed istruite dal Servizio Difesa del suolo di Ferrara - Unità operativa Valli di Comacchio e sono erogati come segue:
- 50% dietro presentazione di dichiarazioni, a firma del legale rappresentante della Società, di inizio dei lavori e/o delle attività;
- ulteriori acconti fino al 40%, su stati di avanzamento della spesa che eccedano l'acconto sopra citato, verificati sia per la documentazione contabile che per la regolare esecuzione dei lavori e delle attività dal Servizio Difesa del suolo di Ferrara - Unità operativa Valli di Comacchio;
- liquidazione a saldo in sede di omologazione degli atti di collaudo.
Art. 5
Garanzia fidejussoria su prestiti o mutui
1. La Regione Emilia - Romagna è autorizzata a prestare garanzia fidejussoria a favore della SIVALCO SpA su prestiti o mutui destinati ad attuare investimenti e spese volti al raggiungimento degli scopi sociali.
2. L'ammissione al beneficio e la concessione della garanzia fidejussoria è stabilita, di volta in volta, con proprio atto, dalla Giunta regionale che ne fissa contestualmente l'importo massimo.
Art. 6
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge la Regione Emilia - Romagna fa fronte nel modo seguente:
a) agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 1, ammontanti a Lire 1.440.000.000 per l'esercizio 1987 si fa fronte con i fondi a tale scopo accantonati al capitolo 86620, voce n. 5 dell'elenco n. 8 allegato alla legge di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1987 e con l'istituzione di un apposito capitolo nella parte spesa del bilancio che verrà inserito nell'ambito del programma 11 " Acquicoltura e sviluppo delle attività collegate alla pesca" Settore 03 - Industria, Cooperazione, Artigianato e Problemi del lavoro - Sezione 3;
b) agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 2 della presente legge, ammontanti a Lire 700.000.000, a decorrere dall'esercizio 1987 e fino all'esercizio 2006, si fa fronte con i fondi accantonati al capitolo 86500, voce n. 7 dell'elenco n. 5 allegato alla legge di approvazione del bilancio per l'esercizio 1987, che garantisce la copertura finanziaria di tale intervento per l'intera durata del bilancio pluriennale a norma dell'art. 5, 2o comma, della Legge regionale di contabilità 6 luglio 1977, n. 31 e con l'istituzione di un apposito capitolo nella parte spesa del bilancio regionale che verrà inserito nell'ambito del programma 11 " Acquicoltura e sviluppo delle attività collegate alla pesca " - Settore 03 Industria, Cooperazione, Artigianato e Problemi del lavoro - Sezione 3 del bilancio medesimo; per gli esercizi successivi al 1989 la copertura finanziaria è garantita con le risorse regionali di cui al Fondo comune ex art. 8 della Legge n. 281/ 1970 Sito esterno;
c) agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 3 della presente legge ammontanti complessivamente a Lire 5.000.000.000 nel triennio 1987/ 1989, di cui Lire 1.000.000.000 a carico dell'esercizio 1987, si fa fronte con i fondi stanziati, nell'ambito del bilancio pluriennale 1987/ 1989, al capitolo 24100 della parte spesa del bilancio medesimo approvato con LR 31 maggio 1987, n. 23; per gli esercizi successivi al 1989 al finanziamento di tali interventi si provvederà con specifiche autorizzazioni di spesa che verranno disposte in sede di approvazione della legge finanziaria regionale a norma dell'art. 13 bis della LR 6 luglio 1977, n. 31;
d)
- agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 4, 2° comma, 1o alinea della presente legge, ammontanti a Lire 800.000.000 per ciascuno degli esercizi 1987, 1988 e 1989 per lo svolgimento del servizio di vigilanza del comlesso vallivo di Comacchio, si fa fronte con i fondi stanziati nell'ambito del bilancio pluriennale 1987/ 1989, al capitolo 24150 della parte spesa del bilancio medesimo; per gli esercizi successivi al 1989 sarà la legge annuale di bilancio a determinare l'entità della spesa a norma dell'art. 11 della LR 6 luglio 1977, n. 31;
- agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 4, 2° comma, 2° linea della presente legge, ammontanti a Lire 2.000.000.000 per l'esercizio 1987, si fa fronte con i fondi a tale scopo accantonati nell'ambito del capitolo 86500, voce n. 7 dell'elenco n. 5 allegato alla legge di bilancio, secondo le variazioni ad esso apportate in sede di predisposizione del progetto di legge di assestamento del bilancio per l'esercizio 1987 pubblicato sul Supplemento del Bollettino Ufficiale n. 190 del 20 luglio 1987 e con l'istituzione di un apposito capitolo nella parte spesa del bilancio per l'esercizio 1987, che verrà dotato della necessaria disponibilità, dopo l'approvazione della legge di assestamento del bilancio e della presente legge. Per gli esercizi successivi al 1987 al finanziamento di tali interventi si provvederà con specifiche autorizzazioni di spesa che verranno disposte in sede di approvazione della legge finanziaria regionale a norma dell'art. 13 bis della LR 6 luglio 1977, n. 31
e) agli oneri eventualmente derivanti dalla garanzia fidejussoria di cui all'art. 5 della presente legge, si fa fronte mediante l'istituzione di un apposito capitolo di spesa nel bilancio regionale a partire dall'esercizio 1987 che verrà dotato di uno stanziamento annuo di Lire 200.000.000 ed integrato, se necessario, con prelievo dal fondo di riserva per le spese obbligatorie del bilancio medesimo, da attuarsi con atto deliberativo della Giunta regionale. Le spese relative e conseguenti alla prestazione della garanzia fidejussoria sono obbligatorie ai sensi e per gli effetti dell'art. 40 del RD 18 novembre 1923, n. 2440 nonchè dell'art. 12 della Legge 19 novembre 1976, n. 335 Sito esterno.
2. La Giunta reigonale, ove necessario, relativamente ai punti a), b), d) secondo alinea ed e) del presente articolo, è autorizzata ad apportare con proprio atto le conseguenti variazioni al bilancio di competenza e di cassa per l'esercizio 1987, dopo l'entrata in vigore della presente legge e di quella di assestamento del bilancio per l'esercizio 1987 ai sensi di quanto disposto al terzo comma dell'art. 38 della LR 6 luglio 1977, n. 31.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 6 novembre 1987

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