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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 novembre 1987, n. 34

CONTRIBUTO REGIONALE PER I DANNI SUBITI DAGLI ALLEVATORI DI MITILI A CAUSA DI AVVERSE CONDIZIONI AMBIENTALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 134 del 23 novembre 1987

Art. 2
Presentazione delle domande e vincoli successivi
1. Le domande di contributo vanno indirizzate al Presidente della Giunta regionale e devono essere corredate da una perizia giurata rilasciata da tecnici iscritti ad albi od elenchi professionali e contenere l'indicazione analitica dei danni subiti e la quantificazione del loro ammontare, tenuto conto:
a) della entità del danno in rapporto alla scorta complessiva impiegata;
b) dello stato di avanzamento del novellame messo a coltura al momento dell'evento dannoso.
2. I soggetti interessati sono tenuti alla ricostituzione delle scorte danneggiate entro un termine di sei mesi dalla erogazione del contributo, pena la revoca del contributo stesso.

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