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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 novembre 1987, n. 34

CONTRIBUTO REGIONALE PER I DANNI SUBITI DAGLI ALLEVATORI DI MITILI A CAUSA DI AVVERSE CONDIZIONI AMBIENTALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 134 del 23 novembre 1987

Art. 4
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, ammontanti a Lire 300.000.000 per l'esercizio 1987, l'Amministrazione regionale fa fronte con i fondi a tale scopo accantonati nell'ambito del Fondo globale di cui al Cap. 86500, alla voce n. 15, dell'elenco n. 5 allegato alla legge di Bilancio, secondo le variazioni ad esso apportate in sede di predisposizione del progetto di legge di assestamento del bilancio per l'esercizio 1987 approvato dal Consiglio regionale il 24 settembre 1987 e con l'istituzione di un apposito capitolo nella parte spesa del bilancio per l'esercizio 1987, che verrà dotato della necessaria disponibilità dopo l'approvazione della legge di assestamento del bilancio e della presente legge.
2. La Giunta regionale, ove necessario, è autorizzata ad apportare con proprio atto le conseguenti variazioni al Bilancio di competenza e di cassa per l'esercizio 1987, dopo l'entrata in vigore della presente legge e di quella di assestamento del bilancio per l'esercizio 1987 ai sensi di quanto disposto al terzo comma dell'art. 38 della LR 6 luglio 1977, n. 31.

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