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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 novembre 1987, n. 34

CONTRIBUTO REGIONALE PER I DANNI SUBITI DAGLI ALLEVATORI DI MITILI A CAUSA DI AVVERSE CONDIZIONI AMBIENTALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 134 del 23 novembre 1987

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalità e destinatari
1. La Giunta della Regione Emilia - Romagna, su proposta del Comitato tecnico di cui alla LR 14 febbraio 1979, n. 3, concede contributi in conto capitale a pescatori singoli o associati regolarmente iscritti, che esercitano l'allevamento di mitili in acque salate, per la ricostituzione delle scorte danneggiate nel primo semestre del 1987 da eccezionali condizioni ambientali avverse.
Art. 2
Presentazione delle domande e vincoli successivi
1. Le domande di contributo vanno indirizzate al Presidente della Giunta regionale e devono essere corredate da una perizia giurata rilasciata da tecnici iscritti ad albi od elenchi professionali e contenere l'indicazione analitica dei danni subiti e la quantificazione del loro ammontare, tenuto conto:
a) della entità del danno in rapporto alla scorta complessiva impiegata;
b) dello stato di avanzamento del novellame messo a coltura al momento dell'evento dannoso.
2. I soggetti interessati sono tenuti alla ricostituzione delle scorte danneggiate entro un termine di sei mesi dalla erogazione del contributo, pena la revoca del contributo stesso.
Art. 3
Entità del contributo
1. La Giunta regionale procede alla individuzione dell' ammontare del contributo nella misura massima del 90% della spesa ammessa, in base all'entità del danno materiale subito.
Art. 4
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, ammontanti a Lire 300.000.000 per l'esercizio 1987, l'Amministrazione regionale fa fronte con i fondi a tale scopo accantonati nell'ambito del Fondo globale di cui al Cap. 86500, alla voce n. 15, dell'elenco n. 5 allegato alla legge di Bilancio, secondo le variazioni ad esso apportate in sede di predisposizione del progetto di legge di assestamento del bilancio per l'esercizio 1987 approvato dal Consiglio regionale il 24 settembre 1987 e con l'istituzione di un apposito capitolo nella parte spesa del bilancio per l'esercizio 1987, che verrà dotato della necessaria disponibilità dopo l'approvazione della legge di assestamento del bilancio e della presente legge.
2. La Giunta regionale, ove necessario, è autorizzata ad apportare con proprio atto le conseguenti variazioni al Bilancio di competenza e di cassa per l'esercizio 1987, dopo l'entrata in vigore della presente legge e di quella di assestamento del bilancio per l'esercizio 1987 ai sensi di quanto disposto al terzo comma dell'art. 38 della LR 6 luglio 1977, n. 31.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 20 novembre 1987

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