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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 1987, n. 37

VARIAZIONE DEL PERIODO DI DECORRENZA DEL PRIMO QUINQUENNIO DI VALIDITA' DELLA CLASSIFICAZIONE A STELLE DELLE AZIENDE ALBERGHIERE (MODIFICA DEL SECONDO COMMA DELL'ART. 9 E DEL PRIMO COMMA DELL'ART. 10 DELLA LR 14 GIUGNO 1984, N.30)

Legge di pura modifica della L.R. 14 giugno 1984 n. 30 , a sua volta di modifica della L.R. 30 novembre 1981 n. 42. Al riguardo si specifica che dal 18/09/07 risulta abrogata la stessa L.R. 30 novembre 1981 n. 42 a seguito della pubblicazione sul BUR della delibera di Giunta n. 916/07 ai sensi dell' art. 46, comma 1 della L.R. 16 luglio 2004 n. 16

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 140 del 14 dicembre 1987

INDICE

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
1.
Il secondo comma dell'art. 9 della L. R. 14 giugno 1984, n. 30, è sostituito dal seguente:
" Il termine del 1° gennaio 1983 di cui al primo comma dell'art. 14 della LR 30 novembre 1981, n. 42, con le modifiche di cui all'articolo 4 della LR 18 gennaio 1983, n. 5, costituisce, a tutti gli effetti, la fase intermedia di adeguamento dalla classifica per categorie alla classifica a stelle. Il primo quinquennio di validità della classificazione a stelle decorre dal 1o gennaio 1985 ".
2.
L'art. 10 della L. R. 14 giugno 1984, n. 30, è sostituito dal seguente:
" I titolari di "alberghi" già classificati a cinque stelle per il quinquennio 1985- 1989, possono fare richiesta per assumere la denominazione aggiuntiva " lusso" alla propria azienda fino al 31 dicembre 1988. Tale denominazione, qualora autorizzata, ha effetto solo per la restante parte del quinquennio ".

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 10 dicembre 1987