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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 1987, n. 38

CONCESSIONE DI SUSSIDI ALLE AZIENDE VIVAISTICHE PER LA DISTRUZIONE DI PIANTE O PARTI DI PIANTE RISULTATE INIDONEE ALLA CERTIFICAZIONE A NORMA DEL REGOLAMENTO REGIONALE 28 GIUGNO 1984, N. 36, ATTUATIVO DELL'ART. 7 DELLA LR 28 LUGLIO 1982, N. 34

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 140 del 14 dicembre 1987

Art. 1
1. La Regione può concedere sussidi per la distruzione di piante o parti di piante alle aziende vivaistiche che richiedono la certificazione di controllo volontario a norma dell' art. 7 della LR 28 luglio 1982, n. 34, per le specie frutticole e relativi portainnesti, nonché per le specie orticole per le quali, con decreto del Presidente della Giunta regionale, sia attivata la certificazione predetta.
2. I sussidi sono concessi, previa attestazione da parte dell'organo certificante della avvenuta distruzione, nella misura massima del 50% dei costi effettivamente sostenuti dalle aziende vivaistiche per la produzione del materiale distrutto.
3. Le provvidenze di cui ai commi precedenti si applicano, a partire dall'annata agraria 1986/1987, anche alle specie orticole e frutticole per le quali, con decreto del Presidente della Giunta regionale, sia già stata attivata la certificazione.

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