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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 1987, n. 38

CONCESSIONE DI SUSSIDI ALLE AZIENDE VIVAISTICHE PER LA DISTRUZIONE DI PIANTE O PARTI DI PIANTE RISULTATE INIDONEE ALLA CERTIFICAZIONE A NORMA DEL REGOLAMENTO REGIONALE 28 GIUGNO 1984, N. 36, ATTUATIVO DELL'ART. 7 DELLA LR 28 LUGLIO 1982, N. 34

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 140 del 14 dicembre 1987

Art. 2
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, ammontanti a Lire 100.000.000 per l'esercizio 1987, si farà fronte con il fondo a tale scopo accantonato sul capitolo 86610, voce n. 1 dell'elenco n. 7, allegato alla legge di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1987 e con l'istituzione di apposito capitolo nella parte spesa nell'ambito del programma 03 "Ortofruttivicoltura e colture industriali" - Settore 02 Agricoltura e Alimentazione - Sezione terza del bilancio medesimo.
2. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare con proprio atto le conseguenti variazioni al bilancio di competenza e di cassa per l'esercizio 1987, dopo l'entrata in vigore della presente legge e di quella di approvazione del bilancio per lo stesso esercizio ai sensi di quanto disposto al terzo comma dell'art. 38 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.

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