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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 1987, n. 38

CONCESSIONE DI SUSSIDI ALLE AZIENDE VIVAISTICHE PER LA DISTRUZIONE DI PIANTE O PARTI DI PIANTE RISULTATE INIDONEE ALLA CERTIFICAZIONE A NORMA DEL REGOLAMENTO REGIONALE 28 GIUGNO 1984, N. 36, ATTUATIVO DELL'ART. 7 DELLA LR 28 LUGLIO 1982, N. 34

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 140 del 14 dicembre 1987

INDICE

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. La Regione può concedere sussidi per la distruzione di piante o parti di piante alle aziende vivaistiche che richiedono la certificazione di controllo volontario a norma dell' art. 7 della LR 28 luglio 1982, n. 34, per le specie frutticole e relativi portainnesti, nonché per le specie orticole per le quali, con decreto del Presidente della Giunta regionale, sia attivata la certificazione predetta.
2. I sussidi sono concessi, previa attestazione da parte dell'organo certificante della avvenuta distruzione, nella misura massima del 50% dei costi effettivamente sostenuti dalle aziende vivaistiche per la produzione del materiale distrutto.
3. Le provvidenze di cui ai commi precedenti si applicano, a partire dall'annata agraria 1986/1987, anche alle specie orticole e frutticole per le quali, con decreto del Presidente della Giunta regionale, sia già stata attivata la certificazione.
Art. 2
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, ammontanti a Lire 100.000.000 per l'esercizio 1987, si farà fronte con il fondo a tale scopo accantonato sul capitolo 86610, voce n. 1 dell'elenco n. 7, allegato alla legge di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1987 e con l'istituzione di apposito capitolo nella parte spesa nell'ambito del programma 03 "Ortofruttivicoltura e colture industriali" - Settore 02 Agricoltura e Alimentazione - Sezione terza del bilancio medesimo.
2. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare con proprio atto le conseguenti variazioni al bilancio di competenza e di cassa per l'esercizio 1987, dopo l'entrata in vigore della presente legge e di quella di approvazione del bilancio per lo stesso esercizio ai sensi di quanto disposto al terzo comma dell'art. 38 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 10 dicembre 1987

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