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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 1987, n. 39

INTERVENTI A FAVORE DELLA PIOPPICOLTURA: MODIFICHE ALL'ART. 5 DELLA LR 4 SETTEMBRE 1981, N. 30

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 140 del 14 dicembre 1987

Art. 1
1.
L'ultimo comma dell'art. 5 della L. R. 4 settembre 1981, n. 30, è sostituito dal seguente:
" I contributi previsti nel presente articolo possono essere concessi più volte per lo stesso terreno, per cicli comunque conclusi, e per superifici non superiori a 12 ettari. Il limite di superficie non si applica per gli impianti di ripa o fasce frangivento ".

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