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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 1987, n. 39

INTERVENTI A FAVORE DELLA PIOPPICOLTURA: MODIFICHE ALL'ART. 5 DELLA LR 4 SETTEMBRE 1981, N. 30

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 140 del 14 dicembre 1987

INDICE

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
1.
L'ultimo comma dell'art. 5 della L. R. 4 settembre 1981, n. 30, è sostituito dal seguente:
" I contributi previsti nel presente articolo possono essere concessi più volte per lo stesso terreno, per cicli comunque conclusi, e per superifici non superiori a 12 ettari. Il limite di superficie non si applica per gli impianti di ripa o fasce frangivento ".

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 10 dicembre 1987

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