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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 1987, n. 40

NORME IN MATERIA DI PARTECIPAZIONE REGIONALE IN SOCIETA' CONSORTILI PER LA COSTRUZIONE E LA GESTIONE DI MERCATI AGRO - ALIMENTARI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 140 del 14 dicembre 1987

Art. 1
1. La Regione Emilia - Romagna, al fine di realizzare gli obiettivi della programmazine regionale nel settore agro - alimentare, promuove la costituzione di società consortili che perseguano la finalità della costruzione e della gestione di mercati agro - alimentari all'ingrosso ed è altresì autorizzata ad assumere quote di partecipazione nelle stesse società in conformità a quanto disposto dai successivi articoli della presente legge, secondo le direttive contenute nella deliberazione del CIPE 14 ottobre 1986, in attuazione dell'art. 11 della Legge 28 febbraio 1986, n. 41 Sito esterno (legge finanziaria)
2. Nella composizione del capitale delle società consortili previste dal precedente comma deve essere assicurata la partecipazione maggioritaria congiunta della Regione, del Comune e della Camera di commercio competenti nonchè la partecipazione minoritaria di altri enti pubblici, di istituti di credito, di privati interessati anche attraverso loro società od associazioni di categoria specificamente rappresentative nel settore agro - alimentare.

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