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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 1987, n. 40

NORME IN MATERIA DI PARTECIPAZIONE REGIONALE IN SOCIETA' CONSORTILI PER LA COSTRUZIONE E LA GESTIONE DI MERCATI AGRO - ALIMENTARI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 140 del 14 dicembre 1987

Art. 2
1. La partecipazione della Regione alle società di cui al precedente articolo è subordinata alla condizione che gli statuti o gli atti costitutivi prevedano:
a) la realizzazione da parte della società stessa di iniziative coerenti con le indicazioni e gli obiettivi della programmazione regionale nel settore agro-alimentare;
b) la riserva a favore della Regione del diritto di opzione, in caso di aumenti del capitale sociale;
c) vincoli sul trafserimento delle quote di partecipazione che garantiscano in ogni caso il permanere della quota maggioritaria nelle mani della Regione, del Comune e della Camera di commercio, in conformità a quanto disposto dal secondo comma del precedente articolo 1;
d) l'economicità della gestione;
e) il collegio dei revisori dei conti;
f) che i rappresentanti della Regione, del Comune e della Camera di commercio nel Consiglio d' amministrazione e nel Collegio sindacale siano nominati ai sensi degli articoli 2458 e seguenti del Codice civile e che sia tra essi eletto il Presidente del collegio sindacale;
g) che, nel Consiglio d' amministrazione e nell'eventuale Comitato esecutivo, ai rappresentanti della Regione, del Comune e della Camera di commercio sia garantita congiuntamente una posizione di maggioranza.
2. I rappresentanti della Regione negli organi societari sono nominati dal Consiglio regionale, secondo il disposto dell'articolo 62 dello Statuto e secondo le modalità indicate dalla LR 17 marzo 1980, n. 18.

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