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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 10 dicembre 1987, n. 40

NORME IN MATERIA DI PARTECIPAZIONE REGIONALE IN SOCIETÀ CONSORTILI PER LA COSTRUZIONE E LA GESTIONE DI MERCATI AGRO-ALIMENTARI

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 8 gennaio 1990 n. 1

Art. 1
1. La Regione Emilia-Romagna, al fine di realizzare gli obiettivi della programmazione regionale nel settore agro-alimentare, promuove la costituzione di società consortili che perseguono la finalità della costruzione e della gestione di mercati agro-alimentari all'ingrosso ed è altresì autorizzata ad assumere quote di partecipazione nelle stesse società in conformità a quanto disposto dai successivi articoli della presente legge, secondo le direttive contenute nella deliberazione del CIPE 21 dicembre 1988, in attuazione dell'art. 11 della Legge 28 febbraio 1986, n. 41 Sito esterno (legge finanziaria).
2. Nella composizione del capitale delle società consortili previste dal comma 1 deve essere assicurata la partecipazione maggioritaria di capitale pubblico, da realizzare tramite la partecipazione, congiunta o disgiunta, della Regione, dei Comuni, della Camera di commercio e di altri enti pubblici e la presenza minoritaria di capitale di operatori privati, comprese le associazioni di categoria specificamente rappresentative del settore agro-alimentare.

Note del Redattore:

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