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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 10 dicembre 1987, n. 40

NORME IN MATERIA DI PARTECIPAZIONE REGIONALE IN SOCIETÀ CONSORTILI PER LA COSTRUZIONE E LA GESTIONE DI MERCATI AGRO-ALIMENTARI

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 8 gennaio 1990 n. 1

Art. 2

(sostituite lett. c), f) e g) comma 1 da art.2 L.R. 8 gennaio 1990 n. 1)

1. La partecipazione della Regione alle società di cui al precedente articolo è subordinata alla condizione che gli statuti o gli atti costitutivi prevedano:
a) la realizzazione da parte della società stessa di iniziative coerenti con le indicazioni e gli obiettivi della programmazione regionale nel settore agro-alimentare;
b) la riserva a favore della Regione del diritto di opzione, in caso di aumenti del capitale sociale;
c) vincoli sul trasferimento delle quote di partecipazione che garantiscano in ogni caso il permanere della quota maggioritaria in capo agli enti pubblici, in conformità a quanto disposto dal comma 2 dell'art. 1;
d) l'economicità della gestione;
e) il collegio dei revisori dei conti;
f) che i rappresentanti degli enti pubblici nel Consiglio d'amministrazione e nel Collegio sindacale siano nominati ai sensi degli articoli 2458 e seguenti del Codice civile e che sia tra essi eletto il Presidente del Collegio sindacale;
g) che, nel Consiglio d'amministrazione e nell'eventuale Comitato esecutivo, ai rappresentanti degli enti pubblici sia garantita una posizione di maggioranza.
2. I rappresentanti della Regione negli organi societari sono nominati dal Consiglio regionale, secondo il disposto dell'articolo 62 dello Statuto e secondo le modalità indicate dalla L.R. 17 marzo 1980, n. 18(1).

Note del Redattore:

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