LEGGE REGIONALE 10 dicembre 1987, n. 40
NORME IN MATERIA DI PARTECIPAZIONE REGIONALE IN SOCIETÀ CONSORTILI PER LA COSTRUZIONE E LA GESTIONE DI MERCATI AGRO-ALIMENTARI
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 3
1. La partecipazione della Regione al capitale sociale delle società consortili costituite per la costruzione e la gestione dei mercati non può superare il 25 per cento.
Note del Redattore:
Si veda ora la L.R. 27 maggio 1994, n. 24, che ha abrogato la L.R. 17 marzo 1980, n. 18.