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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 10 dicembre 1987, n. 40

NORME IN MATERIA DI PARTECIPAZIONE REGIONALE IN SOCIETÀ CONSORTILI PER LA COSTRUZIONE E LA GESTIONE DI MERCATI AGRO-ALIMENTARI

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 8 gennaio 1990 n. 1

Art. 4
1. Agli oneri derivanti dalla attuazione della presente legge, ammontanti a Lire 300.000.000 per l'esercizio finanziario 1987, la Regione Emilia-Romagna fa fronte con i fondi allocati nel Bilancio pluriennale 1987-1989, nell'ambito del Programma 03 "Commercio e mercati", Settore 04 "Turismo e Commercio", Sezione 3ª "Attività produttive" e con l'istituzione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa dei Bilanci a partire dall'esercizio 1987, che viene dotato della necessaria disponibilità mediante l'utilizzazione dei fondi di cui al cap. 86500 "Fondo per fare fronte ai provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione. Spese di investimento di sviluppo", secondo l'esatta destinazione attribuita a tale somma dalla voce n. 13 dell'elenco n. 5 annesso alla legge di Bilancio per l'esercizio 1987.

Note del Redattore:

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