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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 10 dicembre 1987, n. 40

NORME IN MATERIA DI PARTECIPAZIONE REGIONALE IN SOCIETÀ CONSORTILI PER LA COSTRUZIONE E LA GESTIONE DI MERCATI AGRO-ALIMENTARI

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 8 gennaio 1990 n. 1

Art. 1
1. La Regione Emilia-Romagna, al fine di realizzare gli obiettivi della programmazione regionale nel settore agro-alimentare, promuove la costituzione di società consortili che perseguono la finalità della costruzione e della gestione di mercati agro-alimentari all'ingrosso ed è altresì autorizzata ad assumere quote di partecipazione nelle stesse società in conformità a quanto disposto dai successivi articoli della presente legge, secondo le direttive contenute nella deliberazione del CIPE 21 dicembre 1988, in attuazione dell'art. 11 della Legge 28 febbraio 1986, n. 41 Sito esterno (legge finanziaria).
2. Nella composizione del capitale delle società consortili previste dal comma 1 deve essere assicurata la partecipazione maggioritaria di capitale pubblico, da realizzare tramite la partecipazione, congiunta o disgiunta, della Regione, dei Comuni, della Camera di commercio e di altri enti pubblici e la presenza minoritaria di capitale di operatori privati, comprese le associazioni di categoria specificamente rappresentative del settore agro-alimentare.
Art. 2

(sostituite lett. c), f) e g) comma 1 da art.2 L.R. 8 gennaio 1990 n. 1)

1. La partecipazione della Regione alle società di cui al precedente articolo è subordinata alla condizione che gli statuti o gli atti costitutivi prevedano:
a) la realizzazione da parte della società stessa di iniziative coerenti con le indicazioni e gli obiettivi della programmazione regionale nel settore agro-alimentare;
b) la riserva a favore della Regione del diritto di opzione, in caso di aumenti del capitale sociale;
c) vincoli sul trasferimento delle quote di partecipazione che garantiscano in ogni caso il permanere della quota maggioritaria in capo agli enti pubblici, in conformità a quanto disposto dal comma 2 dell'art. 1;
d) l'economicità della gestione;
e) il collegio dei revisori dei conti;
f) che i rappresentanti degli enti pubblici nel Consiglio d'amministrazione e nel Collegio sindacale siano nominati ai sensi degli articoli 2458 e seguenti del Codice civile e che sia tra essi eletto il Presidente del Collegio sindacale;
g) che, nel Consiglio d'amministrazione e nell'eventuale Comitato esecutivo, ai rappresentanti degli enti pubblici sia garantita una posizione di maggioranza.
2. I rappresentanti della Regione negli organi societari sono nominati dal Consiglio regionale, secondo il disposto dell'articolo 62 dello Statuto e secondo le modalità indicate dalla L.R. 17 marzo 1980, n. 18(1).
Art. 3
1. La partecipazione della Regione al capitale sociale delle società consortili costituite per la costruzione e la gestione dei mercati non può superare il 25 per cento.
Art. 4
1. Agli oneri derivanti dalla attuazione della presente legge, ammontanti a Lire 300.000.000 per l'esercizio finanziario 1987, la Regione Emilia-Romagna fa fronte con i fondi allocati nel Bilancio pluriennale 1987-1989, nell'ambito del Programma 03 "Commercio e mercati", Settore 04 "Turismo e Commercio", Sezione 3ª "Attività produttive" e con l'istituzione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa dei Bilanci a partire dall'esercizio 1987, che viene dotato della necessaria disponibilità mediante l'utilizzazione dei fondi di cui al cap. 86500 "Fondo per fare fronte ai provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione. Spese di investimento di sviluppo", secondo l'esatta destinazione attribuita a tale somma dalla voce n. 13 dell'elenco n. 5 annesso alla legge di Bilancio per l'esercizio 1987.
Art. 5
1. Al Bilancio di previsione per l'esercizio 1987 sono apportate le seguenti variazioni:
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
a) Variazione in aumento:
Cap. 27500 "Partecipazione azionaria a società consortili per la costruzione e la gestione di mercati agro-alimentari all'ingrosso (art. 11, Legge 28 febbraio 1986, n. 41 Sito esterno)" (cni)
competenza L. 300.000.000
cassa L. 300.000.000
Cap. 86500 "Fondo per fare fronte ai provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione-Spese di investimento di sviluppo" (Elenco n. 5, voce n. 13) Sito esterno
b) Variazioni in diminuzione:
competenza L. 300.000.000
cassa L. 300.000.000
Art. 6
1. La presente legge ha carattere di urgenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 44 dello Statuto regionale dell'Emilia-Romagna ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Note del Redattore:

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