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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 1987, n. 41

MODIFICAZIONE DELLA LR 7 GENNAIO 1985, N. 1 " NUOVA DISCIPLINA DEI COMPLESSI TURISTICI ALL'ARIA APERTA"

(Legge di pura modifica all'art. 25 della L.R. 7 gennaio 1985 n. 1)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 144 del 22 dicembre 1987

INDICE

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. Dopo l'art. 24 della L. R. 7 gennaio 1985, n. 1 " Nuova disciplina dei complessi turistici all'aria aperta", è aggiunto il seguente articolo 25:
" Art. 25
Limitatamente ai territori montani, nelle aree sottoposte a vincolo paesistico ai sensi del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312 Sito esterno convertito in Legge 8 agosto 1985, n. 431 Sito esterno, fino all'entrata in vigore dei piani paesistici o urbanistico - territoriali di cui all'art. 1 bis del medesimo decreto legge n. 312, l'autorizzazione del Sindaco alla formazione di aree di sosta con carattere di provvisorietà di cui al terzo comma dell'art. 16 può essere rinnovata ogni anno per un numero massimo di 120 giorni complessivi in uno o più periodi " .
Sito esterno Sito esterno

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.

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