Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 1987, n. 42

MODIFICHE ALLA LR 29 MARZO 1980, N. 22, RECANTE NORME PER L'UTILIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL PATRIMONIO E LA DISCIPLINA DELLA CONTABILITA' NELL' UNITA' SANITARIA LOCALE

(Legge di pura modifica della L.R. 29 marzo 1980 n. 22)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 144 del 22 dicembre 1987

Art. 11
1.
Dopo l'articolo 81 della L. R. 29 marzo 1980, n. 22, è aggiunto il seguente articolo:
" Art. 81 bis
Affidamento all'esterno di servizi
I servizi che si prestano a conduzione industrializzata, compresi quelli di cui al primo comma dell'art. 19 della Legge 12 febbraio 1968, n. 132 Sito esterno, possono essere affidati in gestione a soggetti organizzati in grado di fornire un accrescimento della qualità del servizio e un vantaggio economico per l'unità sanitaria locale, che si riserva, in ogni caso, la fissazione e la verifica di parametri di qualità, la determinazione dei requisiti di igiene e sicurezza, la scelta del rapporto più vantaggioso per i degenti e per l'Unità sanitaria locale. "
Sito esterno

Espandi Indice