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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 1987, n. 42

MODIFICHE ALLA LR 29 MARZO 1980, N. 22, RECANTE NORME PER L'UTILIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL PATRIMONIO E LA DISCIPLINA DELLA CONTABILITA' NELL' UNITA' SANITARIA LOCALE

(Legge di pura modifica della L.R. 29 marzo 1980 n. 22)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 144 del 22 dicembre 1987

Art. 2
1.
L'art. 28 della L. R. 20 marzo 1980, n. 22, è così modificato:
" L'assemblea generale delibera, entro il 30 novembre di ogni anno, le variazioni al bilancio resesi necessarie per l'iscrizione di entrate in relazione a maggiori assegnazioni, nonchè per la conseguente iscrizione delle correlative spese, fermo restando l'equilibrio del bilancio di cui agli articoli 16 e 17.
Entro la data di cui al comma precedente il comitato di gestione delibera le variazioni di bilancio che si rendono necessarie in conseguenza di assegnazioni vincolate o finalizzate. "

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