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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 1987, n. 42

MODIFICHE ALLA LR 29 MARZO 1980, N. 22, RECANTE NORME PER L'UTILIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL PATRIMONIO E LA DISCIPLINA DELLA CONTABILITA' NELL' UNITA' SANITARIA LOCALE

(Legge di pura modifica della L.R. 29 marzo 1980 n. 22)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 144 del 22 dicembre 1987

Art. 3
1.
L'articolo 29 della L. R. 29 marzo 1980, n. 22, è così modificato:
"Per gli storni di fondi da un capitolo all'altro del bilancio, sia per la gestione di competenza che per quella di cassa, occorre che la somma da prelevare sia realmente disponibile in rapporto al fabbisogno dell'intero esercizio.
Sono vietati gli storni di fondi tra i residui e quelli tra i residui e la competenza.
Sono altresì vietati gli storni tra fondi di competenza stanziati in titoli diversi.
Gli storni di confi sono disposti non oltre il 30 novembre di ogni anno dal comitato di gestione per quanto concerne gli stanziamenti di cassa e dall'assemblea generale, su proposta del comitato di gestione, per gli stanziamenti di competenza, fermo restando l'equilibrio di cui ai precedenti articoli 16 e 17. "

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