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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 1987, n. 42

MODIFICHE ALLA LR 29 MARZO 1980, N. 22, RECANTE NORME PER L'UTILIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL PATRIMONIO E LA DISCIPLINA DELLA CONTABILITA' NELL' UNITA' SANITARIA LOCALE

(Legge di pura modifica della L.R. 29 marzo 1980 n. 22)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 144 del 22 dicembre 1987

Art. 5
1.
L'articolo 48 della L. R. 29 marzo 1980, n. 22, è così modificato:
" Gli impegni assunti per acquisizione di beni di consumo, oggetto della contabilità di magazzino, e quindi della contabilità dei costi, che non hanno avuto, per qualsivoglia motivo, pratica esecuzione per mancata materiale consegna della merce entro il 31 dicembre, decadono di diritto e si hanno come non assunti per l'esercizio.
Gli impegni di cui al precedente comma gravano sul bilancio dell'esercizio successivo. "

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