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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 1987, n. 42

MODIFICHE ALLA LR 29 MARZO 1980, N. 22, RECANTE NORME PER L'UTILIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL PATRIMONIO E LA DISCIPLINA DELLA CONTABILITA' NELL' UNITA' SANITARIA LOCALE

(Legge di pura modifica della L.R. 29 marzo 1980 n. 22)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 144 del 22 dicembre 1987

Art. 9
1.
Il quarto comma dell'articolo 75 della L. R. 29 marzo 1980, n. 22, è cosi modificato:
"Si prescinde dalla cauzione definitiva nei casi in cui il contratto non superi l'importo di Lire 25 milioni escluso ogni frazionamento, ripetizione, completamento o ampliamento di precedneti lavori o forniture. "

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