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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 1987, n. 42

MODIFICHE ALLA LR 29 MARZO 1980, N. 22, RECANTE NORME PER L'UTILIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL PATRIMONIO E LA DISCIPLINA DELLA CONTABILITA' NELL' UNITA' SANITARIA LOCALE

(Legge di pura modifica della L.R. 29 marzo 1980 n. 22)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 144 del 22 dicembre 1987

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
1.
Il primo comma dell'art. 25 della L. R. 29 marzo 1980, n. 22, è così modificato:
" Nel bilancio annuale di competenza è iscritto un fondo di riserva ordinario. Con deliberazione del comitato di gestione, sono prelevate da tale fondo le somme necessarie per integrare stanziamenti di competenza rivelatisi insufficienti. "
Art. 2
1.
L'art. 28 della L. R. 20 marzo 1980, n. 22, è così modificato:
" L'assemblea generale delibera, entro il 30 novembre di ogni anno, le variazioni al bilancio resesi necessarie per l'iscrizione di entrate in relazione a maggiori assegnazioni, nonchè per la conseguente iscrizione delle correlative spese, fermo restando l'equilibrio del bilancio di cui agli articoli 16 e 17.
Entro la data di cui al comma precedente il comitato di gestione delibera le variazioni di bilancio che si rendono necessarie in conseguenza di assegnazioni vincolate o finalizzate. "
Art. 3
1.
L'articolo 29 della L. R. 29 marzo 1980, n. 22, è così modificato:
"Per gli storni di fondi da un capitolo all'altro del bilancio, sia per la gestione di competenza che per quella di cassa, occorre che la somma da prelevare sia realmente disponibile in rapporto al fabbisogno dell'intero esercizio.
Sono vietati gli storni di fondi tra i residui e quelli tra i residui e la competenza.
Sono altresì vietati gli storni tra fondi di competenza stanziati in titoli diversi.
Gli storni di confi sono disposti non oltre il 30 novembre di ogni anno dal comitato di gestione per quanto concerne gli stanziamenti di cassa e dall'assemblea generale, su proposta del comitato di gestione, per gli stanziamenti di competenza, fermo restando l'equilibrio di cui ai precedenti articoli 16 e 17. "
Art. 4
1.
All'articolo 30 della L. R. 29 marzo 1980, n. 22, è aggiunto il seguente terzo comma:
"In presenza di trasferimenti dal fondo sanitario nazionale di ammontare inferiore alle assegnazioni disposte ai sensi dell'art. 51, secondo comma, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 Sito esterno, il ripiano può avvenire anche in data successiva al 31 dicembre, previa autorizzazione della Giunta regionale. "
Sito esterno
Art. 5
1.
L'articolo 48 della L. R. 29 marzo 1980, n. 22, è così modificato:
" Gli impegni assunti per acquisizione di beni di consumo, oggetto della contabilità di magazzino, e quindi della contabilità dei costi, che non hanno avuto, per qualsivoglia motivo, pratica esecuzione per mancata materiale consegna della merce entro il 31 dicembre, decadono di diritto e si hanno come non assunti per l'esercizio.
Gli impegni di cui al precedente comma gravano sul bilancio dell'esercizio successivo. "
Art. 6
1.
Il quarto comma dell'articolo 61 della L. R. 29 marzo 1980, n. 22, è così modificato:
" Il limite di anticipazione mensile al servizio di cui al precedente articolo 60 non può superare lo 0,50 per cento di un dodicesimo degli stanziamenti di parte corrente dell' esercizio. "
Art. 7
Art. 8
1.
L'articolo 73 della L. R. 29 marzo 1980, n. 22, è così modificato:
" Il ricorso alla trattativa privata è ammesso:
1) quanto, per qualsiasi motivo, la pubblica gara non sia stata aggiudicata;
2) per l'acquisto di beni la cui produzione è garantita da privativa industriale o che una sola ditta può fornire con i requisiti tecnici ed il grado di perfezione richiesti;
3) per l'acquisto o locazione di immobili;
4) quando l'urgenza degli acquisti, dei lavori e delle forniture di beni o servizi dovute a circostanze imprevedibili da motivare adeguatamente nel provvedimento, ovvero alla necessità di fare eseguire le prestazioni a spese ed a rischio degli imprenditori inadempienti, non consenta l'indugio della pubblica gara;
5) per l'affidamento di studi, ricerche, sperimentazioni e consulenze a persone o ditte aventi alta competenza tecnica o scientifica;
6) per lavori complementari non considerati nel contratto originario e che siano resi necessari da circostanze impreviste, da motivare adeguatamente nel provvedimento per l'esecuzione dei lavori, a condizione che siano affidati allo stesso contraente e non possano essere tecnicamente od economicamente separabili dalla prestazione principale, ovvero, benchè separabili, siano strettamente necessari per completamento dei lavori e che il loro ammontare non superi complessivamente il 20 per cento dell'importo del contratto originario;
7) quanto trattasi di contratti di importo non superiore a Lire 150 milioni, con esclusione dei casi in cui detti contratti rappresentino ripetizione, frazionamento, completamento o ampliamento dei precedenti lavori, forniture o servizi.
La trattativa privata può aver luogo solo quando siano state interpellate almeno cinque ditte comprese negli elenchi di cui al precedente articolo 69.
Con esclusione del caso previsto al punto 7), la ragione per la quale si è ricorso alla trattativa privata deve risultare nella deliberazione di cui al precedente articolo 67. "
Art. 9
1.
Il quarto comma dell'articolo 75 della L. R. 29 marzo 1980, n. 22, è cosi modificato:
"Si prescinde dalla cauzione definitiva nei casi in cui il contratto non superi l'importo di Lire 25 milioni escluso ogni frazionamento, ripetizione, completamento o ampliamento di precedneti lavori o forniture. "
Art. 10
1.
Il secondo comma dell'articolo 79 della L. R. 29 marzo 1980, n. 22, è così modificato:
"Quando si tratti di acquisti di materiali di consumo di importo non superiore a 5 milioni di Lire e di immediato impiego può rescindersi da quanto previsto al comma precedente. "
Art. 11
1.
Dopo l'articolo 81 della L. R. 29 marzo 1980, n. 22, è aggiunto il seguente articolo:
" Art. 81 bis
Affidamento all'esterno di servizi
I servizi che si prestano a conduzione industrializzata, compresi quelli di cui al primo comma dell'art. 19 della Legge 12 febbraio 1968, n. 132 Sito esterno, possono essere affidati in gestione a soggetti organizzati in grado di fornire un accrescimento della qualità del servizio e un vantaggio economico per l'unità sanitaria locale, che si riserva, in ogni caso, la fissazione e la verifica di parametri di qualità, la determinazione dei requisiti di igiene e sicurezza, la scelta del rapporto più vantaggioso per i degenti e per l'Unità sanitaria locale. "
Sito esterno
Art. 12
1. Le disposizioni dettate con la deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale nella seduta dell'11 giugno 1986 ai sensi e per gli effetti di cui al quarto comma dell'art. 127 Cost. Sito esterno, concernente modificazioni e integrazioni alla LR 29 marzo 1980, n. 22, sono revocate, salvo l'ultimo comma dell'art. 8.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 21 dicembre 1987

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