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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 1987, n. 43

NORME PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI SANITARIE IN MATERIA DI ACCERTAMENTO DEGLI STATI DELL'INVALIDITA' CIVILE, DELLE CONDIZIONI VISIVE, DEL SORDOMUTISMO E DEL COLLEGIO MEDICO PER L'ACCERTAMENTO DELLE COMPATIBILITA' DELLO STATO PSICOFISICO DELL'INVALIDO RISPETTO ALLE MANSIONI LAVORATIVE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 144 del 22 dicembre 1987

Art. 10
Compensi
1. Ai componenti effettivi e supplenti delle commissioni e collegi di cui ai precedenti articoli sono corrisposte Lire 40.000 per ogni giornata di seduta oltre ad un compenso aggiuntivo di Lire 2.000, per ogni accertamento eseguito e per un massimo di venti accertamenti per seduta. Ai segretari delle commissioni e collegi compete un gettone di presenza di Lire 40.000.
2. Un gettone di presenza di Lire 40.000 spetta altresì ai Presidenti delle commissioni sanitarie per le riunioni di coordinamento di cui all'art. 6, convocate dal competente Assessore regionale.
3. Ai componenti medici è dovuto altresì il rimborso totale delle spese di viaggio, se compiuto con mezzi pubblici, ovvero nella misura del costo di un quinto di litro di benzina super per ogni chilometro di percorrenza, se compiuto con mezzi privati, qualora vengano effettuate visite in località distanti più di dieci chilometri dalla sede abituale delle rispettive commissioni e collegi ancorchè detta località sia ricompresa nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'Unità sanitaria locale. Lo stesso rimborso è dovuto ai Presidenti delle commissioni sanitarie convocate dal competente Assessore regionale ai fini del coordinamento di cui all'art. 6.
4. I compensi per i medici designati dalle associazioni dei datori di lavoro e dalle associazioni di categoria in seno al collegio medico di cui all'art. 7 sono a carico rispettivamente dell'associazione dei datori di lavoro o dell'associazione di categoria richiedente la visita.
5. Ai componenti e ai segretari delle commissioni sanitarie e dei collegi medici non compete il compenso qualora il relativo incarico sia svolto durante l'orario di lavoro.
6. L'importo dei compensi previsti dal primo comma è aggiornato ogni due anni con deliberazione della Giunta regionale, in relazione all'aumento del costo della vita secondo l'indice ISTAT.

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