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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 1987, n. 43

NORME PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI SANITARIE IN MATERIA DI ACCERTAMENTO DEGLI STATI DELL'INVALIDITA' CIVILE, DELLE CONDIZIONI VISIVE, DEL SORDOMUTISMO E DEL COLLEGIO MEDICO PER L'ACCERTAMENTO DELLE COMPATIBILITA' DELLO STATO PSICOFISICO DELL'INVALIDO RISPETTO ALLE MANSIONI LAVORATIVE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 144 del 22 dicembre 1987

Art. 2
Commissioni di prima istanza per l'accertamento degli stati di invalidità civile, delle condizioni visive e del sordomutismo
1. Nell'ambito di ogni Unità sanitaria locale operano:
- la commissione di prima istanza per l'accertamento degli stati di invalidità civile;
- la commissione di prima istanza per l'accertamento delle condizioni visive;
- la commissione di prima istanza per l'accertamento del sordomutismo.
2. Le commissioni sono nominate dal comitato di gestione.
3. La commissione di prima istanza per l'accertamento degli stati di invalidità civile è composta da:
a) un medico dipendente dell'Unità sanitaria locale, addetto al servizio di igiene pubblica, preferibilmente medico legale o specialista in medicina legale e delle assicurazioni sociali, che la presiede;
b) un medico designato dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili, preferibilmente specialista in medicina legale e delle assicurazioni sociali, o in via subordinata iscritto al terzo anno della medesima scuola di specializzazione, o in via subordinata specialista in altra disciplina equipollente o affine;
c) un medico specialista o esperto in medicina del lavoro o altra disciplina equipollente o affine;
d) uno specialista in psichiatria, designato dall'Ordine provinciale dei medici, che integra la commissione nei casi in cui l'accertamento riguardi le condizioni psichiche.
4. La commissione di prima istanza per l'accertamento delle condizioni visive è composta da:
a) un medico dipendente dell'Unità sanitaria locale, addetto al servizio di igiene pubblica, preferibilmente medico legale o specialista in medicina legale e delle assicurazioni sociali, che la presiede;
b) un medico designato dall'Unione italiana ciechi, specialista in oculistica;
c) un medico specialista in oculistica.
5. La commissione di prima istanza per l'accertamento del sordomutismo è composta da:
a) un medico dipendente dell'Unità sanitaria locale, addetto al servizio di igiene pubblica, preferibilmente medico legale o specialista in medicina legale e delle assicurazioni sociali, che la presiede;
b) un medico designato dall'Ente nazionale sordomuti, specialista in otorinolaringoiatria;
c) un medico specialista in otorinolaringoiatria.
6. Fatta eccezione per i membri indicati alle lett. b) nei commi precedenti, i sanitari che compongono le commissioni sono scelti tra medici iscritti nel ruolo regionale nominativo del servizio sanitario nazionale.
7. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente dell'Unità sanitaria locale in possesso di idonee attitudini professionali, nominato dal comitato di gestione.

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