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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 1987, n. 43

NORME PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI SANITARIE IN MATERIA DI ACCERTAMENTO DEGLI STATI DELL'INVALIDITA' CIVILE, DELLE CONDIZIONI VISIVE, DEL SORDOMUTISMO E DEL COLLEGIO MEDICO PER L'ACCERTAMENTO DELLE COMPATIBILITA' DELLO STATO PSICOFISICO DELL'INVALIDO RISPETTO ALLE MANSIONI LAVORATIVE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 144 del 22 dicembre 1987

Art. 3
Modalità di funzionamento delle commissioni sanitarie di prima istanza
1. Le domande di accertamento degli stati di invalidità civile, delle condizioni visive e del sordomutismo devono essere presentate in carta libera alla competente commissione sanitaria di prima istanza presso l'Unità sanitaria locale di competenza, corredate da certificato medico e certificato di residenza.
2. Gli esiti degli accertamenti medico - legali sono, a mezzo di messo comunale o con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, notificati agli interessati o agli istituti di patronato, la cui costituzione sia stata approvata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in presenza di esplicito mandato di assistenza, immediatamente, e comunque non oltre i quindici giorni dalla data della decisione.
3. L'elenco delle persone sottoposte agli accertamenti di cui al comma precedente è trasmesso nello stesso termine alle competenti associazioni rappresentate nelle commissioni sanitarie.
4. Limitatamente a coloro per i quali sia stato accertato un grado di invalidità che dia diritto a eventuali provvidenze economiche in base alla legislazione vigente, l'esito dell'accertamento medico - legale va comunicato, a cura del segretario, alla Prefettura della provincia di residenza anagrafica del richiedente non oltre quindici giorni dalla data della decisione.

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