Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 1987, n. 43

NORME PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI SANITARIE IN MATERIA DI ACCERTAMENTO DEGLI STATI DELL'INVALIDITA' CIVILE, DELLE CONDIZIONI VISIVE, DEL SORDOMUTISMO E DEL COLLEGIO MEDICO PER L'ACCERTAMENTO DELLE COMPATIBILITA' DELLO STATO PSICOFISICO DELL'INVALIDO RISPETTO ALLE MANSIONI LAVORATIVE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 144 del 22 dicembre 1987

Art. 4
Commissione sanitaria di seconda istanza per l'accertamento dell'invalidità civile, delle condizioni visive e del sordomutismo
1. Per l'esame dei ricorsi avverso le decisioni adottate dalle commissioni sanitarie di prima istanza per l'accertamento degli stati di invalidità civile sono istituitite commissioni sanitarie di seconda istanza con competenza limitata al rispettivo ambito provinciale o circondariale aventi sede operativa presso le Unità sanitarie locali dei Comuni capoluogo di provincia e, per il relativo Circondario, presso l'Unità sanitaria locale del Comune di Rimini. Per il Comune di Bologna la commissione ha sede presso l'Unità sanitaria locale n. 29.
2. Le commissioni sono nominate dal comitato di gestione delle Unità sanitarie locali presso cui hanno sede.
3. La commissione sanitaria di seconda istanza per l'accertamento degli stati di invalidità civile è composta da:
a) il responsabile del servizio di igiene pubblica, o da un medico del predetto servizio, preferibilmente medico legale o specialista in medicina legale e delle assicurazioni sociali, che la presiede;
b) un medico designato dall'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili, preferibilmente specialista in medicina legale e delle assicurazioni sociali, o in via subordinata iscritto al terzo anno della medesima scuola di specializzazione, o in via subordinata specialista in altra disciplina equipollente o affine;
c) un medico specialista in medicina legale e delle assicurazioni sociali o altra disciplina equipollente o affine;
d) uno specialista in psichiatria, che integra la commissione nei casi in cui l'accertamento riguardi le condizioni psichiche.
4. Per l'esame dei ricorsi avverso le decisioni adottate dalle commissioni sanitarie di prima istanza per l'accertamento delle condizioni visive e del sordomutismo, sono istituite commissioni sanitarie di seconda istanza, nominate dal comitato di gestione dell'Unità sanitaria locale n 29, e avente sede operativa presso l'Unità sanitaria locale stessa, con competenza estesa all'intero ambito regionale.
5. La commissione sanitaria di seconda istanza per l'accertamento delle condizioni visive è composta da:
a) il responsabile del servizio di igiene pubblica, o da un medico del predetto servizio, preferibilmente medico legale o specialista in medicina legale e delle assicurazioni sociali, che la presiede;
b) un medico designato dall'Unione italiana ciechi, specialista in oculistica;
c) un medico specialista in oculistica.
6. La commissione sanitaria di seconda istanza per l'accertamento del sordomutismo è composta da:
a) il responsabile del servizio di igiene pubblica, o da un medico del predetto servizio, preferibilmente medico legale o specialista in medicina legale e delle assicurazioni sociali, che la presiede;
b) un medico designato dall'Ente nazionale sordomuti, specialista in otorinolaringoiatria;
c) un medico specialista in discipline otorinolaringoiatriche o audiologiche.
7. I sanitari di cui alle lettere c) e d) dei precedenti commi possono essere scelti fra medici del ruolo nominativo regionale, personale medico universitario di ruolo, personale medico di istituti a carattere scientifico, personale medico di istituti assicurativi con rapporto di lavoro dipendente o convenzionato.
8. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente dell'Unità sanitaria locale, in possesso di idonee attitudini professionali, nominato dal comitato di gestione.

Espandi Indice