Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 1987, n. 43

NORME PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI SANITARIE IN MATERIA DI ACCERTAMENTO DEGLI STATI DELL'INVALIDITA' CIVILE, DELLE CONDIZIONI VISIVE, DEL SORDOMUTISMO E DEL COLLEGIO MEDICO PER L'ACCERTAMENTO DELLE COMPATIBILITA' DELLO STATO PSICOFISICO DELL'INVALIDO RISPETTO ALLE MANSIONI LAVORATIVE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 144 del 22 dicembre 1987

Art. 5
Modalità di funzionamento della commissione sanitaria di seconda istanza
1. Il ricorso è presentato direttamente alla commissione sanitaria di seconda istanza competente per territorio entro novanta giorni dalla data della comunicazione della decisione della commissione sanitaria di prima istanza o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o, con le stesse modalità, alla commissione sanitaria di prima istanza che ha emanato l'atto impugnato.
2. Le decisioni delle commissini di seconda istanza hanno carattere definitivo e devono essere notificate, a mezzo di messo comunale o con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, agli interessati o agli istituti di patronato, la cui costituzione sia stata approvato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in presenza di esplicito mandato di assistenza, immediatamente e comunque non oltre quindici giorni dalla data della decisione stessa. Entro lo stesso termine devono essere comunicate alla competente commissione di prima istanza.
3. Limitatamente a coloro per i quali sia stato accertato un grado di invalidità che dia diritto a eventuali provvidenze economiche in base alla legislazione vigente, l'esito dell'accertamento medico - legale va comunicato, a cura del segretario della commissione di seconda istanza, non otlre quindici giorni dalla data della decisione, alla Prefettura della provincia di residenza anagrafica del ricorrente.
4. L'elenco delle persone per le quali è stato accertato un grado di invalidità di cui al comma precedente è trasmesso nello stesso termine alle competenti associazioni rappresentate nelle commissioni sanitarie.
5. Allo scopo di consentire il regolare funzionamento della commissione di seconda istanza, su richiesta di questa, i segretari delle commissioni di prima istanza sono tenuti a fornire sollecitamente gli elementi conoscitivi o gli atti richiesti.

Espandi Indice