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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 1987, n. 43

NORME PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI SANITARIE IN MATERIA DI ACCERTAMENTO DEGLI STATI DELL'INVALIDITA' CIVILE, DELLE CONDIZIONI VISIVE, DEL SORDOMUTISMO E DEL COLLEGIO MEDICO PER L'ACCERTAMENTO DELLE COMPATIBILITA' DELLO STATO PSICOFISICO DELL'INVALIDO RISPETTO ALLE MANSIONI LAVORATIVE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 144 del 22 dicembre 1987

Art. 7
Collegio medico per l'accertamento delle compatibilità dello stato psicofisico dell'invalido rispetto alle mansioni lavorative affidate o da affidare
1. Il collegio medico previsto dall'articolo 20 della Legge 2 aprile 1968, n. 482 Sito esterno, recante norme per il collocamento obbligatorio degli invalidi, è nominato dal comitato di gestione delle Unità sanitaria locali nn. 2, 4, 9, 16, 29, 31, 35, 38, 40, con competenze estese all'ambito provinciale o circondariale in cui è compresa l'Unità sanitaria locale stessa.
2. Il collegio è composta da:
a) il responsabile del servizio di igiene pubblica o da un medico del predetto servizio, preferibilmente medico legale o specialista in medicina legale e delle assicurazioni sociali, che lo presiede;
b) un medico specialista o esperto in medicina del lavoro, o in altra disciplina equipollente o affine, ovvero specialista o esperto in medicina legale e delle assicurazioni sociali, o in altra disciplina equipollente o affine, del ruolo nominativo regionale;
d) un medico scelto tra quelli designati dalle associaizoni di categoria maggiormente rappresentative, che partecipa ai lavori del collegio in ragione del tipo di invalidità da accertare.
3. Il collegio è integrato, ai sensi dell'art. 7 della Legge 9 novembre 1961, n. 1240 Sito esterno, recante " Integrazioni e modificazioni della legislazione sulle pensioni di guerra " e successive modificazioni e della Legge 23 aprile 1965, n. 488 Sito esterno, recante " Norme per provvidenze agli invalidi per servizio e per i loro congiunti " e successive modificazioni, con un ufficiale medico componente della commissione medica per le pensioni di guerra( CMPG) o con un ufficiale medico componente della commissione medica per le pensioni ordinarie( CMPO) competente per territorio, quando deve accertare lo stato di inabilità per la concessione dell' assegno di incollocabilità rispettivamente agli invalidi di guerra o per servizio.
4. Le funzioni di segretario del collegio sono svolte da un dipendente dell'Unità sanitaria locale, in possesso di idonee attitudini professionali, nominato dal comitato di gestione.
5. Si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui al secondo e terzo comma dell'art. 3.

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