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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 1987, n. 43

NORME PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI SANITARIE IN MATERIA DI ACCERTAMENTO DEGLI STATI DELL'INVALIDITA' CIVILE, DELLE CONDIZIONI VISIVE, DEL SORDOMUTISMO E DEL COLLEGIO MEDICO PER L'ACCERTAMENTO DELLE COMPATIBILITA' DELLO STATO PSICOFISICO DELL'INVALIDO RISPETTO ALLE MANSIONI LAVORATIVE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 144 del 22 dicembre 1987

Art. 8
Disciplina comune alle commissioni sanitarie di prima e seconda istanza e del collegio medico
1. Per ciascun membro effettivo e per ciascun segretario delle commissioni sanitarie di prima e seconda istanza e del collegio medico viene nominato, con le stesse modalità previste per gli effettivi, un supplente che partecipa alle sedute solo in caso di assenza o impedimento del rispettivo componente effettivo.
2. Lo stesso sanitario non può far parte contemporaneamente della commissione di prima istanza e della commissione di seconda istanza competente all'esame del ricorso.
3. In caso di carenza di personale in possesso di requisiti di professionalità richiesti dalla presente legge presso l'Unità sanitaria locale competente per la nomina, la scelta può ricadere su personale dipendente da altra Unità sanitaria locale, previo assenso della stessa, o su personale sanitario in quiescenza del ruolo nominativo regionale, universitario o degli istituti a carattere scientifico, dotato sempre della necessaria professionalità.
4. Il comitato di gestione competente può deliberare di istituire, ogni 800 domande o ricorsi presentati, una commissione sanitaria di prima o seconda istanza. Dette ulteriori commissioni hanno la durata di una anno e sono automaticamente rinnovabili se permangono le condizioni che hanno dato luogo alla loro istituzione. Per la composizione si applicano le disposizioni previste, per ciascuna categoria, rispettivamente agli artt. 2 e 4.
5. Il richiedente ha facoltà di farsi assistere da un medico di fiducia dinnanzi alle comissioni sanitarie sia di prima che di seconda istanza, che dinnanzi al collegio medico.
6. Le commissioni in presenza di certificazioni di intrasportabilità, anche a mezzo ambulanza, del richiedente procedono, previo controllo della certificazione, a visita domiciliare. In tale caso possono incaricare un proprio componente medico, assistito dal segretario della commissione, di procedere alla visita medica predisponendo relazione scritta sull'accertamento.
7. Nella prima seduta successiva le commissioni, valutata la relazione di cui al comma precedente, decidono sull' accertamento delle condizioni di invalidità con la presenza di tutti i componenti.
8. Le commissioni e i collegi di cui ai precedenti articoli, al fine di acquisire un' esatta valutazione delle minorazioni, possono richiedere accertamenti psico - diagnostici ai competenti servizi e presidi delle Unità sanitarie locali.
9. Le commissioni e i collegi decidono con la presenza di tutti i propri componenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente.
10. Le commissioni e i collegi durano in carica cinque anni e i loro membri possono essere riconfermati.
11. Le commissioni e i collegi, nel procedere alle visite, seguono ordinariamente il criterio cronologico d' arrivo delle domande. La Giunta regionale emana apposita direttiva in ordine all'eventuale deroga dal suddetto criterio.
12. Le prestazioni rese dalle commissioni sanitarie e dal collegio medico non rientrano nella fattispecie prevista dall'art. 14 della LR 4 maggio 1982, n. 19, recante norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria e farmaceutica.

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